Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1684 del 5 febbraio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

La garanzia posta dall'art. 22 st. lav. riguarda i lavoratori che, a prescindere dalla qualificazione meramente nominalistica della loro posizione nell'organismo sindacale, svolgano, per le specifiche funzioni da essi espletate, un'attivitą tale da poterli far considerare responsabili della conduzione della rappresentanza sindacale.

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