Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 1 Testo unico sul pubblico impiego (TUPI)

(D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165)

[Aggiornato al 14/05/2025]

Finalità ed ambito di applicazione

Dispositivo dell'art. 1 TUPI

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

  1. a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
  2. b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
  3. c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Massime relative all'art. 1 TUPI

Corte cost. n. 160/2017

A seguito della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego - operata dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e dai decreti legislativi emanati in attuazione di dette leggi di delega - la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. è retta dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva. Anche la posizione dei dipendenti regionali è attratta dalla citata disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001; per cui anche per il personale delle Regioni il rapporto di impiego è regolato dalla legge dello Stato e, in virtù del rinvio da questa operato, dalla contrattazione collettiva.

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione Liguria 21 giugno 2016, n. 8, nella parte in cui inserisce l'art. 8-quater, secondo e terzo periodo, nella legge della Regione Liguria 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria), prevedendo che, qualora la seduta dell'Assemblea consiliare regionale si protragga oltre le ore ventuno, al personale impegnato nell'attività di supporto diretto all'attività consiliare spetti «il trattamento previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in caso di trasferta»; e che il medesimo trattamento di trasferta venga «riconosciuto al personale autista, anche in caso di missioni inferiori alle otto ore, se il servizio termina dopo le ore ventidue».

Cass. civ. n. 18024/2015

A seguito della privatizzazione del pubblico impiego, la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici, tra cui, ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, sono ricompresi anche i dipendenti delle regioni, compete unicamente al legislatore statale, rientrando nella materia 'ordinamento civile. Consegue che la domanda proposta dal dipendente della Regione Abruzzo, volta ad ottenere il diritto alla perequazione della retribuzione individuale di anzianità, ai sensi dell'art. 43, L.R. Abruzzo n. 6/2005 sia infondata, in quanto basata su norma dichiarata costituzionalmente illegittima, poiché eccedente dall'ambito di competenza riservato al legislatore regionale invadendo la materia dell'«ordinamento civile», riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Cass. civ. n. 5516/2015

In materia di pubblico impiego, al rapporto di lavoro dei dirigenti assunti dagli enti locali con contratto a tempo determinato si applicano - in forza del richiamo di cui all'art. 110 del testo unico degli enti locali e tenuto conto del divieto di trattamento differenziato del lavoratore a termine che non sia giustificato da obbiettive ragioni, di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, attuato con la direttiva 28 giugno 1999/70/CE - le garanzie previste, in favore dei dirigenti a tempo indeterminato, dalla contrattazione collettiva e dal D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (quali, in particolare quelle relative alle motivazioni del provvedimento di licenziamento, all'obbligatorietà del parere del comitato dei garanti per i provvedimenti di responsabilità dirigenziale, nonché alla contestazione ed alla procedura diretta ad affermare la responsabilità disciplinare), le cui disposizioni, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del medesimo D.lgs., costituiscono principi fondamentali ex art. 117 Cost., restando esclusa l'applicazione delle sole norme incompatibili con il termine apposto al rapporto.

Cons. Stato n. 3684/2013

Il rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. (latamente intesa) non è riconducibile ad un modello unico, di modo che possono aversi valutazioni differenti di un medesimo episodio in ragione di impieghi diversi; tale principio è desumibile dalla stessa Costituzione, laddove, all'art. 98, comma terzo, prevede che, per determinate categorie di pubblici dipendenti... possano essere disposte limitazioni finanche all'esercizio dei diritti politici (nella specie, iscrizioni ai partiti), purché con legge ed in evidente considerazione della specificità e delicatezza delle loro funzioni.

Cass. civ. n. 4062/2011

La specifica norma di cui all'art. 36, secondo comma, del D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, che attribuisce al lavoratore che deduca la violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego il diritto di agire per il risarcimento del danno e non anche per la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato, si applica solo alle amministrazioni pubbliche previste dall'art. 1, secondo comma, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ("... tutte le amministrazioni dello Stato..., le Regioni, le Province, i Comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni... tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali..") e non agli enti pubblici economici, nel cui ambito possono essere compresi, ove svolgano attività economica, gli enti consortili, la cui struttura è - in linea generale - suscettibile di atteggiarsi diversamente a seconda dell'attività espletata con riferimento agli scopi statutari dell'ente.

Cass. civ. n. 8088/2007

Posto che i rapporti di lavoro dei dipendenti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti esercenti attività ospedaliera e classificati ai fini della loro inserzione nel servizio sanitario pubblico hanno natura privatistica, le norme e i principi di tutela operanti per i rapporti di lavoro subordinato di diritto privato non trovano alcun limite alla loro applicazione nel rapporto del personale dipendente da detti enti; siffatta qualificazione, in difetto di disposizioni espresse in questo senso, non comporta, con l'adeguamento dell'ordinamento di tali rapporti di lavoro di diritto privato a quello del personale delle unità sanitarie locali, secondo le disposizioni del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, l'assoluta parificazione della regolamentazione degli stessi rapporti a quello dei dipendenti degli enti pubblici ospedalieri, e ciò anche alla stregua delle successive norme introdotte per il riordino della disciplina in materia sanitaria dai D.lgs. n. 502 del 1992 e n. 517 del 1993. Alla stregua di questo quadro normativo, pertanto, si deve escludere che gli enti ecclesiastici esercenti attività ospedaliera, previsti dalle citate disposizioni, siano inclusi, secondo l'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, tra dette amministrazioni, che ai sensi dell'art. 1 del citato testo normativo comprendono le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 1 TUPI

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

G.D. chiede
lunedì 30/06/2025
“In relazione alla valutazione dei titoli prevista dall’art. 6 del bando, con particolare riferimento all’attribuzione di 1 punto per ogni anno di servizio di ruolo, con esclusione delle frazioni inferiori a 6 mesi, con la presente si chiede cortesemente di sapere se possano essere valutati ai fini del punteggio:

1. Il periodo di 10 mesi di formazione nell’ambito di un corso-concorso Formez (anno ___2020___), antecedente all’assunzione a tempo indeterminato, durante il quale il sottoscritto ha svolto attività formativa propedeutica all’immissione in ruolo con regolare contratto e stipendio, l’attività di corso concorso è stata svolta presso gli uffici della Regione Campania.

2. L’anno di servizio militare prestato nel 2006 in qualità di VFP1 – Volontario in ferma prefissata di un anno presso le Forze Armate con regolare stipendio e contratto presso il ministero della difesa. allego il bando”
Consulenza legale i 09/07/2025
A parere di chi scrive il periodo di 10 mesi di formazione nell’ambito del corso-concorso Formez (anno 2020), pur essendo stato svolto presso gli uffici della Regione Campania con corresponsione di retribuzione e con contratto formalmente sottoscritto, non può essere equiparato a un servizio di ruolo, come richiesto dal bando, in quanto antecedente all’assunzione a tempo indeterminato e configurato giuridicamente come fase di formazione pre-assuntiva.
Solo il servizio prestato con formale inquadramento a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione può essere considerato “di ruolo” ai fini della valutazione dei titoli, salvo diversa ed esplicita previsione del bando. In mancanza di tale previsione derogatoria, il servizio prestato nella fase di formazione non è valutabile ai fini del punteggio.

Ai sensi della giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. VII, sent. n. 9446/2022), solo il servizio prestato con formale inquadramento a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione può essere considerato “di ruolo” ai fini della valutazione nei concorsi.

In assenza di tale inquadramento, i periodi registrati come formazione pre-assuntiva, contratti a termine non possono essere computati come anni di servizio di ruolo, salvo diversa e chiara previsione nel bando.


Infatti, in base alla giurisprudenza, l’assimilazione al servizio di ruolo di quello pre-ruolo, in sede di procedura concorsuale, è possibile soltanto laddove sia prevista in modo espresso (così Consiglio di Stato, VI, 19 ottobre 2009, n. 6384). La finalità per cui si richiede il requisito del servizio “effettivo di ruolo” per l’ammissione a una procedura concorsuale è specifica e distinta da quella propria del riconoscimento del servizio pre-ruolo per la ridefinizione dello status giuridico ed economico del dipendente.

Nella procedura concorsuale si persegue, infatti, lo scopo di stabilire i requisiti dei partecipanti, atti a garantirne l'esperienza giudicata necessaria per il servizio che sono chiamati a svolgere ove vincitori; se uno di questi requisiti è individuato nella prestazione di un periodo di servizio di ruolo è perché si intende impiegare personale che abbia acquisito tutte le qualificazioni richieste per il servizio di ruolo ed operato con la continuità e pienezza di impiego proprio di tale tipo di servizio.

Del tutto distinto è, invece, lo scopo del riconoscimento del servizio pre-ruolo per la ricostruzione della carriera, che è fatto in sede e fasi diverse da quelle del procedimento concorsuale per l’accesso alla carriera, ex post nel corso di essa, al fine di assicurare che quel servizio non sia considerato inesistente nella definizione dell'anzianità giuridica ed economica del dipendente, essendo stato effettivamente prestato pur se non in posizione di ruolo.

Poiché nel bando non risulta una clausola che espressamente preveda l’assimilazione del servizio pre-ruolo (formazione Formez, contratti pre-assuntivi, ecc.) al servizio di ruolo ai fini del punteggio, tali periodi non possono essere computati quali anni di servizio di ruolo.

Per quanto riguarda, invece, il servizio militare in qualità di VFP1 – anno 2006, svolto con regolare contratto e retribuzione presso il Ministero della Difesa, non è considerato servizio di ruolo, in quanto non comporta un inquadramento stabile nell’amministrazione e ha natura temporanea e transitoria.

Tale tipologia di servizio può essere riconosciuta in altre sedi ai fini previdenziali o di riserva nei concorsi (art. 1014 e 678 D.Lgs. 66/2010), ma non rientra tra i servizi valutabili come “di ruolo”, salvo diversa indicazione nel bando.

Tuttavia, la giurisprudenza recente (Cons. Stato e TAR) ha stabilito che il servizio militare, anche se prestato prima di un rapporto di lavoro, deve essere valutato a pieno punteggio nei concorsi pubblici, in virtù di norme speciali e principi costituzionali.

Ai sensi dell’art. 2050 D. L. 66/2010, comma 1, i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze Armate, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

Con riferimento al settore della scuola, il Consiglio di Stato, Sez. VII, sent. n. 3367/2025 ha stabilito che i candidati possono ottenere il pieno punteggio (es. 6 punti annui) anche se il servizio era prestato non in costanza di nomina.

Il Consiglio di Stato, Sez. VII, sent. n. 2854/2025 ha confermato il principio secondo cui i periodi di servizio militare sono valutati nei concorsi con lo stesso punteggio del servizio civile.
In base alla normativa e giurisprudenza richiamata, pertanto, il periodo prestato come VFP1 potrebbe essere considerato ai fini del punteggio.

D. P. chiede
domenica 09/01/2022 - Sicilia
“Ai fini della compilazione di una domanda per concorsi pubblici, l'attività lavorativa svolta presso Poste Italiane S.p.A., in qualità di operatore d'ufficio postale (successivamente al 2014), può essere considerata come attività svolta presso la Pubblica Amministrazione secondo l'art.1 co.2 del DLgs 30 marzo 2001 n165? E se sì, quale tra le relative A, B, C?”
Consulenza legale i 13/01/2022
Poste Italiane è una società per azioni in cui lo Stato italiano, tramite il Ministero dell’Economia e delle Finanze, è l’azionista di maggioranza, ma i dipendenti non sono considerati pubblici. I dipendenti di Poste Italiane non sono infatti assunti tramite concorsi pubblici e sono da considerarsi dipendenti privati. Di conseguenza, l’attività lavorativa prestata non può essere considerata attività svolta presso la Pubblica Amministrazione ai fini dei concorsi pubblici.