Corte costituzionale sentenza n. 160 del 11 luglio 2017

(2 massime)

(massima n. 1)

A seguito della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego - operata dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanitą, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e dai decreti legislativi emanati in attuazione di dette leggi di delega - la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. č retta dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva. Anche la posizione dei dipendenti regionali č attratta dalla citata disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001; per cui anche per il personale delle Regioni il rapporto di impiego č regolato dalla legge dello Stato e, in virtł del rinvio da questa operato, dalla contrattazione collettiva.

(massima n. 2)

Va dichiarata l'illegittimitą costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione Liguria 21 giugno 2016, n. 8, nella parte in cui inserisce l'art. 8-quater, secondo e terzo periodo, nella legge della Regione Liguria 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria), prevedendo che, qualora la seduta dell'Assemblea consiliare regionale si protragga oltre le ore ventuno, al personale impegnato nell'attivitą di supporto diretto all'attivitą consiliare spetti «il trattamento previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in caso di trasferta»; e che il medesimo trattamento di trasferta venga «riconosciuto al personale autista, anche in caso di missioni inferiori alle otto ore, se il servizio termina dopo le ore ventidue».

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