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Articolo 56 Testo Unico sulle successioni e donazioni

(D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346)

[Aggiornato al 13/01/2024]

Determinazione dell'imposta

Dispositivo dell'art. 56 Testo Unico sulle successioni e donazioni

1. [L'imposta è determinata dall'applicazione delle aliquote indicate al comma 1-bis al valore globale dei beni e dei diritti oggetto della donazione, al netto degli oneri da cui è gravato il donatario diversi da quelli indicati nell'articolo 58, comma 1, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono comprese più donazioni a favore di soggetti diversi, al valore della quota spettante o dei beni o diritti attribuiti a ciascuno di essi.](1)

1-bis. [Le aliquote sono pari al:

  1. a) tre per cento, nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta;
  2. b) cinque per cento, nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;
  3. c)sette per cento, nei confronti degli altri soggetti.](1)

2. [L'imposta si applica esclusivamente sulla parte di valore della quota spettante a ciascun beneficiario che supera i 350 milioni di lire.](1)

3. [Quando il beneficiario è un discendente in linea retta minore di età, anche chiamato per rappresentazione, o una persona con handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte di valore della quota spettante a ciascun beneficiario che supera l'ammontare di un miliardo di lire.](1)

4. Il valore dei beni e dei diritti donati è determinato a norma degli articoli da 14 a 19 e dell'articolo 34, commi 3, 4 e 5(2).

5. Si applicano le riduzioni previste nell'art. 25, salvo quanto stabilito nell'art. 13, commi 3, 4 e 5, e nell'art. 51, comma 2, e si detrae l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili liquidata a seguito di donazione, per ciascun immobile donato, fino a concorrenza della parte dell'imposta proporzionale al valore dell'immobile stesso. È inoltre detratta, se alla richiesta di registrazione dell'atto di donazione è allegata la fattura, l'imposta sul valore aggiunto afferente la cessione(3).

Note

(1) Tale comma è stato abrogato dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286.
Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, ha disposto (con l'art. 2, comma 53) che "Le disposizioni dei commi da 47 a 52 hanno effetto per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti, per le scritture private autenticate e per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché per le successioni apertesi dal 3 ottobre 2006. Le stesse decorrenze valgono per le imposte ipotecaria e catastale concernenti gli atti e le dichiarazioni relativi alle successioni di cui al periodo precedente."
(2) La L. 30 dicembre 1991, n. 413, ha disposto (con l'art. 23, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle dichiarazioni presentate a partire dal 1° gennaio 1993."
(3) Il D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 1997, n. 140, ha disposto (con l'art. 11, comma 1-bis) che la presente modifica si applica a decorrere dal 29 marzo 1997.

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Consulenze legali
relative all'articolo 56 Testo Unico sulle successioni e donazioni

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

P. Z. chiede
lunedģ 08/04/2024
“Buongiorno avvocati. Vorrei chiedere dovendo fare due donazioni del valore di 25.000 € ciascuna a due cognati, ed avendo una disponibilità totale divisa su due c.c. di due diversi istituti bancari di circa 200.000 € volevo sapere se la cifra visto il patrimonio totale rientra nella donazione di beni di modico valore, e quindi se potevo effettuare un normale bonifico, oppure se è consigliabile rivolgersi ad un notaio per la stipula di un atto di donazione. Eventualmente potendo fare i bonifici cosa dovrei scrivere nella causale dei due bonifici per essere a posto legalmente? Grazie per la vostra risposta un cordiale saluto.”
Consulenza legale i 14/04/2024
La prima domanda a cui si chiede di dare risposta è quella relativa alla sussistenza o meno nel caso di specie delle condizioni per poter qualificare la donazione che si intende effettuare come “di modico valore”.
La risposta è negativa.
Il legislatore, in effetti, all’ art. 783 c.c. non stabilisce un determinato importo, al di sotto del quale si possa parlare di “donazione di modico valore”, limitandosi a precisare che occorre considerare il valore economico della donazione e le condizioni economiche di chi dona (il c.d. donante).
Pertanto, in linea generale, si possono considerare “di modico valore” tutte quelle donazioni che non hanno l'effetto di impoverire in modo eccessivo il donante, dovendosi valutare la reale situazione patrimoniale in tutte le sue componenti (così Cass. civ. Sez. II, sent. n. 7913 del 12.06.2001, Cass. civ. Sez. I sent. n. 11304 del 30.12.1994).

In questo caso si ritiene che su un patrimonio mobiliare complessivo di circa 200 mila euro, la donazione della somma di euro 50.000 non possa qualificarsi come di modico valore, in quanto, anche se non impoverisce in maniera eccessiva il donante, incide in una certa misura sul suo patrimonio.
Si tenga presente, comunque, che, in assenza di rigidi criteri legali, sarà pur sempre il giudice del merito a dover stabilire, con una sua valutazione discrezionale, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivata, se la donazione che si intende effettuare possa considerarsi o meno di modico valore.

Esaminato questo aspetto della questione, ci si può adesso occupare degli altri interrogativi posti nel quesito, attinenti in particolare alla forma da utilizzare per effettuare i due trasferimenti di denaro.
A tale riguardo può dirsi che in diverse occasioni la giurisprudenza, anche di legittimità, si è occupata della donazione di denaro eseguita mediante bonifico bancario, giungendo alla conclusione che, pur risultando nulla per difetto della forma dell’atto pubblico richiesta dalla legge (art. 782 del c.c.), deve comunque intendersi assoggettata all’imposta sulle successioni e donazioni.
Ciò trova spiegazione nel fatto che, finchè non verrà dichiarata giudizialmente nulla, con conseguente obbligo di restituzione, l’attribuzione eseguita ed il conseguente trasferimento di ricchezza rimangono materialmente in essere.
In quanto integrante a tutti gli effetti una donazione diretta di somma di denaro (seppure attuata per il tramite dell’intermediario, ossia la banca), sarà assoggettata all’imposta sulle successioni e donazioni secondo il regime generale e non secondo quello speciale dettato per le “liberalità indirette” dall’art. 56 bis del T.U. successioni e donazioni.

In tal senso può citarsi Cass. SS.UU. n. 18725 del 27.07.2017, così massimata:
“In tema di atti di liberalità, il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzato non tramite un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un'intermediazione gestoria dell'ente creditizio. Infatti, l'operazione bancaria tra il donante ed il donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale fra loro concluso e ad essa rimasto esterno, il quale solo realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all'altro, e tale circostanza esclude la configurabilità di un contratto in favore di terzo, considerato che il patrimonio della banca rappresenta una "zona di transito" tra l'ordinante ed il destinatario, non direttamente coinvolta nel processo attributivo, e che il beneficiario non acquista alcun diritto verso l'istituto di credito in seguito al contratto intercorso fra quest'ultimo e l'ordinante”.

Pertanto, se non vi è alcun rischio che in futuro possa, da chiunque vi abbia interesse, essere fatta valere la nullità della donazione di quelle somme di denaro per difetto di forma (con conseguente obbligo per i donatari di restituzione della somma a suo tempo ricevuta dal donante), ci si può avvalere del bonifico bancario, usando alcuni particolari accorgimenti.
In particolare, al fine di non avere problemi con il fisco, ciò che si consiglia è non soltanto di far risultare dalla causale del bonifico quella che è l’effettiva volontà del trasferente, usando possibilmente la dicitura “Regalo per ...”, ma anche di accompagnare tale trasferimento di denaro ad una scrittura privata (cfr. art. 2 comma 53 D.l. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24.11.2006 n. 286), da cui far risultare appunto la donazione intervenuta tra le parti, scrittura da sottoporre a registrazione presso l’Agenzia delle Entrate con conseguente pagamento delle relative imposte (si ricorda che nel caso di donazione nei confronti di soggetti estranei alla cerchia familiare, l’aliquota applicabile a titolo di imposta sulle donazioni è pari all’8%, da calcolare sull’importo totale della somma donata, senza alcuna franchigia, come disposto dall’art. 2 comma 49 lett. c) del predetto D.l. 3 ottobre 2006 n. 262).
In tal modo non soltanto si certifica la data riportata sulla scrittura privata, ma si assolve anche agli obblighi fiscali connessi a quel trasferimento gratuito di denaro.

Infine, sembra opportuno evidenziare che, sempre sotto il profilo del rischio che le donazioni possano essere dichiarate nulle per difetto di forma, si tenga presente che un interesse di questo tipo può ravvisarsi sia in capo ad eventuali creditori del donante che a coloro che al momento della morte di quest’ultimo avranno diritto ad una quota di riserva del patrimonio ereditario (sono tali le categorie di persone indicate all’art. 536 c.c.), sempre che dal trasferimento a titolo gratuito di tali somme ne possa derivare una lesione di detta quota.


T. T. chiede
lunedģ 29/01/2024
“Buongiorno, mio marito è deceduto ed io sono stato nominato erede universale. Mi ha comunicato verbalmente che devo lasciare € 50.000 ad una sua ex socia. Mi potete dire come procedere, cosa scrivere nella causale del bonifico e se nella prossima denuncia dei redditi posso recuperare qualcosa. Sopratutto, a livello fiscale non vorrei avere problemi. Non so il motivo di tale scelta, ma vorrei ugualmente rispettare le volontà. Grazie infinite”
Consulenza legale i 04/02/2024
In mancanza di alcun titolo che possa giustificare il trasferimento di tale consistente somma di denaro, l’attuazione della volontà del de cuius non può che integrare una vera e propria donazione.
In diverse occasioni la giurisprudenza, anche di legittimità, si è occupata della donazione di denaro eseguita mediante bonifico bancario, giungendo alla conclusione che, pur risultando nulla per difetto della forma dell’atto pubblico richiesta dalla legge (art. 782 c.c.), deve comunque intendersi assoggettata all’imposta sulle successioni e donazioni.
Ciò trova spiegazione nel fatto che, finchè non verrà dichiarata giudizialmente nulla, con conseguente obbligo di restituzione, l’attribuzione eseguita ed il conseguente trasferimento di ricchezza rimangono materialmente in essere.
In quanto integrante a tutti gli effetti una donazione diretta di somma di denaro (seppure attuata per il tramite dell’intermediario, ossia la banca), sarà assoggettata all’imposta sulle successioni e donazioni secondo il regime generale e non secondo quello speciale dettato per le “liberalità indirette” dall’art. 56 bis del T.U. successioni e donazioni.

In tal senso può citarsi Cass. SS.UU. n. 18725 del 27.07.2017, così massimata:
“In tema di atti di liberalità, il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzato non tramite un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un'intermediazione gestoria dell'ente creditizio. Infatti, l'operazione bancaria tra il donante ed il donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale fra loro concluso e ad essa rimasto esterno, il quale solo realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all'altro, e tale circostanza esclude la configurabilità di un contratto in favore di terzo, considerato che il patrimonio della banca rappresenta una "zona di transito" tra l'ordinante ed il destinatario, non direttamente coinvolta nel processo attributivo, e che il beneficiario non acquista alcun diritto verso l'istituto di credito in seguito al contratto intercorso fra quest'ultimo e l'ordinante”.

Pertanto, al fine di non avere problemi con il fisco, ciò che si consiglia è non soltanto di far risultare dalla causale del bonifico quella che è l’effettiva volontà del trasferente, usando possibilmente la dicitura “Regalo voluto dal defunto ...”, ma anche di accompagnare tale trasferimento di denaro ad una scrittura privata (cfr. art. 2 comma 53 D.l. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24.11.2006 n. 286), da cui far risultare appunto la donazione intervenuta tra le parti, scrittura da sottoporre a registrazione presso l’Agenzia delle Entrate con conseguente pagamento delle relative imposte (si ricorda che nel caso di donazione nei confronti di soggetti estranei alla cerchia familiare, l’aliquota applicabile a titolo di imposta sulle donazioni è pari all’8%, da calcolare sull’importo totale della somma donata, senza alcuna franchigia, come disposto dall’art. 2 comma 49 lett. c) del predetto D.l. 3 ottobre 2006 n. 262).
In tal modo non soltanto si certifica la data riportata sulla scrittura privata, ma si assolve anche agli obblighi fiscali connessi a quel trasferimento gratuito di denaro.

Si precisa che le donazioni non costituiscono per il donatario un reddito assoggettabile ad IRPEF, e pertanto non dovranno essere inserite nella dichiarazione dei redditi (730 o Modello Redditi), non potendo farsi rientrare nella categoria dei redditi diversi.

Sotto il profilo meramente civilistico, va osservato che se, per come viene detto nel quesito, chi dona la somma di denaro ha intenzione di onorare la volontà del defunto, non vi può essere ragione per il donatario di temere che in futuro il donante possa invocare la nullità di quella donazione per difetto di forma e chiedere la restituzione della somma.
Diverso è il discorso se il donante dovesse lasciare al momento della morte soggetti aventi diritto ad una quota di riserva (sono tali le categorie di persone indicate all’art. 536 c.c.), nel qual caso sarebbero questi, eventualmente, a poter far valere la nullità della donazione qualora da essa dovesse conseguirne una lesione di detta quota.

Per quanto concerne, infine, la possibilità per chi dona di recuperare qualcosa nella successiva dichiarazione dei redditi, la risposta è negativa.
Si ricorda, infatti, che la possibilità di usufruire nella dichiarazione dei redditi di una detrazione fiscale dalle imposte dovute (oppure di una deduzione dal reddito complessivo sul quale vengono calcolate le imposte), vale solo nel caso di erogazioni liberali fatte ad ONLUS, Organizzazioni di volontariato (ODV) e Associazioni di promozione sociale (APS).