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Articolo 14 Testo Unico sulle successioni e donazioni

(D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346)

[Aggiornato al 13/01/2024]

Beni immobili e diritti reali immobiliari

Dispositivo dell'art. 14 Testo Unico sulle successioni e donazioni

1. La base imponibile, relativamente ai beni immobili compresi nell'attivo ereditario, è determinata assumendo:

  1. a) per la piena proprietà, il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione;
  2. b) per la proprietà gravata da diritti reali di godimento, la differenza tra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui è gravata;
  3. c) per i diritti di usufrutto, uso e abitazione, il valore determinato a norma dell'art. 17 sulla base di annualità pari all'importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale d'interesse;
  4. d) per il diritto dell'enfiteuta, il ventuplo del canone annuo ovvero, se maggiore, la differenza tra il valore della piena proprietà e la somma dovuta per l'affrancazione; per il diritto del concedente la somma dovuta per l'affrancazione.

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