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Articolo 294 bis Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (TUSL)

(D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

[Aggiornato al 11/10/2024]

Informazione e formazione dei lavoratori

Dispositivo dell'art. 294 bis TUSL

1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti al rischio di esplosione e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi, con particolare riguardo:

  1. a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;
  2. b) alla classificazione delle zone;
  3. c) alle modalità operative necessarie a minimizzare la presenza e l'efficacia delle sorgenti di accensione;
  4. d) ai rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione dell'impianto;
  5. e) ai rischi connessi alla manipolazione ed al travaso di liquidi infiammabili e/o polveri combustibili;
  6. f) al significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi ottico/acustici;
  7. g) agli eventuali rischi connessi alla presenza di sistemi di prevenzione delle atmosfere esplosive, con particolare riferimento all'asfissia;
  8. h) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni all'uso.

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