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Articolo 294 Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (TUSL)

(D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Documento sulla protezione contro le esplosioni

Dispositivo dell'art. 294 TUSL

1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 290 il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato: "documento sulla protezione contro le esplosioni".

2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare:

  1. a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;
  2. b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente titolo;
  3. c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all'allegato XLIX;
  4. d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all'allegato L;
  5. e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;
  6. f) che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro.

3. Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima dell'inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l'organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.

4. Il documento di cui al comma 1 è parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1.

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