1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 249, comma 2, in tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione connessa alla manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali contenenti amianto il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinchè(1):
- a) i luoghi in cui si svolgono tali attività siano:
- 1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli;
- 2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione;
- 3) oggetto del divieto di fumare;
- b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto;
- c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale;
- d) detti indumenti di lavoro o protettivi restino all'interno dell'impresa. Essi possono essere trasportati all'esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora l'impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni;
- e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili;
- f) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;
- g) l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione: siano prese misure per riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso o deteriorato prima di ogni utilizzazione.
Note
(1)
L'alinea del comma 1 è stato modificato dall'art. 8, comma 1 del D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213.







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