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Articolo 251 Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (TUSL)

(D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

[Aggiornato al 31/12/2025]

Misure di prevenzione e protezione

Dispositivo dell'art. 251 TUSL

1. In tutte le attività di cui all'articolo 246, la concentrazione nell'aria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, comunque, al più basso valore tecnicamente possibile al di sotto del valore limite fissato nell'articolo 254, in particolare mediante le seguenti misure:

  1. a) il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto è limitato al numero più basso possibile;
  2. b) ove l'attività lavorativa presenti un rischio di esposizione connessa alla manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, i lavoratori devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI), inclusi quelli delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria;
  3. c) nei casi di cui alla lettera b), l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro, l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all'articolo 256, comma 4, lettera d);
  4. d) per la protezione dei lavoratori addetti alle lavorazioni previste dall'articolo 249, comma 2, si applica quanto previsto al comma 1, lettera b), del presente articolo;
  5. e) nei casi di cui alla lettera b), i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria adottando misure quali:
  6. 1) l'eliminazione della polvere di amianto;
  7. 2) l'aspirazione della polvere di amianto alla fonte;
  8. 3) l'abbattimento continuo delle fibre di amianto sospese in aria tramite l'uso di acqua nebulizzata e/o incapsulanti;
  9. e-bis) i lavoratori sono sottoposti a un'adeguata procedura di decontaminazione;
  10. e-ter) per i lavori svolti in ambienti chiusi, è garantita un'adeguata protezione;
  11. f) nei casi di cui alla lettera b) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto sono regolarmente sottoposti a un'efficace pulizia e manutenzione;
  12. g) l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto sono stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;
  13. h) i rifiuti di cui alla lettera g) sono raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti devono essere successivamente trattati in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi. Per i rifiuti derivanti da attività estrattive o di scavo in pietre verdi si applica la normativa specifica di riferimento(1).

Note

(1) Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213 ha disposto (con l'art. 7, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 251, comma 1, alinea; (con l'art. 7, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 251, comma 1, lettera a); (con l'art. 7, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 251, comma 1, lettera b); (con l'art. 7, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 251, comma 1, lettera c); (con l'art. 7, comma 1, lettera e)) la modifica dell'art. 251, comma 1, lettera d); (con l'art. 7, comma 1, lettera f)) la modifica dell'art. 251, comma 1, lettera e); (con l'art. 7, comma 1, lettera g)) l'introduzione delle lettere e-bis) ed e-ter) all'art. 251, comma 1; (con l'art. 7, comma 1, lettera h)) la modifica dell'art. 251, comma 1, lettera f); (con l'art. 7, comma 1, lettera i)) la modifica dell'art. 251, comma 1, lettera g); (con l'art. 7, comma 1, lettera l)) la modifica dell'art. 251, comma 1, lettera h).

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