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Articolo 58 Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (TUSL)

(D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Sanzioni per il medico competente

Dispositivo dell'art. 58 TUSL

1. Il medico competente è punito:

  1. a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 223,36 a euro 893,46 per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere d) ed e), primo periodo;
  2. b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 335,05 a 1.340,19 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere b), c) e g);
  3. c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 446,73 a 1.786,92 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere a), con riferimento alla valutazione dei rischi, e l);
  4. d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 670,09 a 2.233,65 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere h) e i);
  5. e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.116,82 a 4.467,30 euro per le violazione degli articoli 40, comma 1, e 41, commi 3, 5 e 6-bis.

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