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Articolo 41 Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (TUSL)

(D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Sorveglianza sanitaria

Dispositivo dell'art. 41 TUSL

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

  1. a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
  2. b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

  1. a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
  2. b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
  3. c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
  4. d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
  5. e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
  6. e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
  7. e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3.

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

  1. [a) in fase preassuntiva;](1)
  2. b) per accertare stati di gravidanza;
  3. c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

  1. a) idoneità;
  2. b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  3. c) inidoneità temporanea;
  4. d) inidoneità permanente.

6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

8. [Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.](2)

9. Avverso i giudizi del medico competente , ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Note

(1) Lettera soppressa dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(2) Comma abrogato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

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Giuseppe C. chiede
venerdģ 06/03/2020 - Calabria
“Salve sono il dirigente scolastico di una scuola. A seguito delle visite predisposte dallo scrivente ed effettuate dal medico del lavoro della scuola ai lavoratori (DPR 81/2008 art. 18,25,41), un collaboratore scolastico è stato ritenuto idoneo ma con delle limitazione nel sollevare i pesi. Il dubbio che mi pongo come dirigente della scuola è se devo obbligatoriamente procedere a visita medica di verifica presso la commissione medica di verifica al MEF ai sensi del DPR 171/2011 o se basta dar seguito al disposto del medico del lavoro della scuola con un ordine di servizio specifico al lavoratore, trattandosi comunque di idoneità seppur con limitazione.”
Consulenza legale i 11/03/2020
Ai sensi dell’art. 41, comma 6, D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza del lavoro – TUSL) “Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente.

L’art. 42 del TUSL prevede quindi che “Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”.

La verifica sulla richiesta di cambio mansioni nell’ambito della stessa posizione funzionale è, quindi, di competenza esclusiva del Medico Competente aziendale.
Invece, nel caso in cui l’inidoneità sia tale per cui il dipendente non sia più in grado di svolgere le mansioni relative alla sua posizione funzionale e si renda necessaria l’adibizione a mansioni proprie di un altro profilo professionale, il passaggio da una posizione funzionale all’altra è di competenza della Commissione Medica di Verifica secondo la procedura di cui al D.P.R. 117/2011.

Nel caso di specie, pertanto, sarà sufficiente l’ordine di servizio che adibisca il collaboratore scolastico a mansioni che non comportino il sollevamento di pesi superiori al limite imposto dal medico competente.

La verifica da parte della Commissione medica di verifica sarà necessaria solo nel caso in cui l’inidoneità parziale sia tale da obbligare al passaggio ad un’altra posizione funzionale.