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Articolo 198 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]
[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 198 TULPS

Titolo abrogato dall'art. 15, L. 20 febbraio 1958, n. 75

[E' vietato all'esercente locali di meretricio di richiedere o accettare, sotto qualsiasi forma o pretesto, dalle donne accolte nei locali stessi, danaro o altra cosa mobile, neppure a titolo di cauzione per garantire l'impegno assunto dalle meretrici di prostituirsi per un dato periodo di tempo.

L'infrazione a tale divieto è punita con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 1000 a 5000.]

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