Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 196 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]
[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 196 TULPS

Titolo abrogato dall'art. 15, L. 20 febbraio 1958, n. 75

[Nei locali di meretricio sono vietati:

  1. a) i giuochi, i balli, le feste di qualunque sorta;
  2. b) lo spaccio di cibi e bevande;
  3. c) l'accesso dei minori degli anni diciotto.

E' altresì vietato di accedervi con armi di qualunque specie o con strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, ovvero in stato di ubbriachezza.

Le contravvenzioni a queste disposizioni sono punite con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 500 a 3000.]

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!