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Articolo 193 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 30/06/2022]
[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 193 TULPS

Titolo abrogato dall'art. 15, L. 20 febbraio 1958, n. 75

[Chi intende adibire un locale a uso di meretricio deve sottoscrivere, nei modi indicati dal regolamento, un atto di sottomissione davanti all'autorità di pubblica sicurezza, nel quale sono determinate le condizioni e gli obblighi a cui l'esercizio del locale deve essere subordinato.

La inosservanza di tali obblighi importa l'immediata chiusura del locale, senza pregiudizio dell'applicazione della legge penale.]

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