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Articolo 166 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 30/06/2022]

Dispositivo dell'art. 166 TULPS

(1)L'ammonizione ha la durata di due anni ed è pronunciata da una Commissione provinciale composta del Prefetto, del Procuratore del Re, di un giudice - designato dal presidente del Tribunale - del Questore, del comandante l'Arma dei carabinieri reali nella provincia e di un cittadino di specchiata probità nominato dal Sindaco del Comune capoluogo di provincia. Un funzionario di gruppo A di grado non inferiore al 10° designato dal Prefetto, assisterà come segretario.

La Commissione è convocata e presieduta dal Prefetto, e, in caso di assenza od impedimento, dal vice Prefetto. Essa delibera a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale quello del presidente.

Note

(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, D.Lgs.Lgt. 10 dicembre 1944, n. 419. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno-3 luglio 1956, n. 11 (G.U. 7 luglio 1956, n. 168), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

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