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Articolo 126 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]
[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 126 TULPS

Articolo abrogato dal D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

[(1)Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza(2).]

Note

(1) Per l'estensione alle attività previste dal presente articolo delle disposizioni dell'art. 13, D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 e del D.L. 3 maggio 1991, n. 141, vedi l'art. 1, D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374.
(2) Sul commercio clandestino di cose antiche, vedi l'art. 706 del codice penale del 1930.

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