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Articolo 117 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]

Dispositivo dell'art. 117 TULPS

Nei comuni in cui esistono monti di pietà(1) od uffici da essi dipendenti, non possono essere concedute dal questore licenze per l'esercizio di agenzie di prestiti su pegno, senza il parere dell'Amministrazione del Monte di pietà(2).

Le stesse disposizioni si applicano alle agenzie di commissioni presso i Monti di pietà(1).

Il parere dell'Amministrazione predetta non vincola l'autorità di pubblica sicurezza.

E' vietato l'acquisto abituale delle polizze del Monte di pietà(2) e concedere, per professione, sovvenzioni supplementari su pegni delle polizze stesse.

Note

(1) Poi denominati «Monti di credito su pegno» a norma dell'art. 1, L. 10 maggio 1938, n. 745.
(2) Poi denominato «Monte di credito su pegno» a norma dell'art. 1, L. 10 maggio 1938, n. 745.

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