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Articolo 101 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]

Dispositivo dell'art. 101 TULPS

E' vietato di adibire il locale di un pubblico esercizio a ufficio di collocamento o di pagamento delle mercedi agli operai.

[Negli esercizi di vendita al minuto di bevande alcooliche non possono essere impiegati minori degli anni 18, fatta eccezione per le persone di famiglia dell'esercente(1).]

[I prefetti possono vietare, per ragioni di moralità o di ordine pubblico, l'impiego negli esercizi predetti di donne anche maggiori degli anni 18(1).]

Note

(1) Comma abrogato dall'art. 25, n. 6, L. 26 aprile 1934, n. 653.

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