Articolo abrogato dall'art. 164, comma 1, lettera e), D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
            
            [(1)Per le rappresentazioni di opere drammatiche, musicali, cinematografiche, coreografiche, pantomimiche e simili, la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza è subordinata alla tutela dei diritti di autore, in conformità alle leggi speciali.]
Note
                                                        
                      (1)
                    
                  Per la tutela del diritto di autore e di altri diritti comuni con il suo esercizio, vedi la L. 22 aprile 1941, n. 633.
                
                          
            
                          
        
      





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