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Articolo 58 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]

Dispositivo dell'art. 58 TULPS

(1)È vietato l'impiego di gas tossici a chi non abbia ottenuto la preventiva autorizzazione.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a euro 206 (lire 400.000)(2) se il fatto non costituisce un più grave reato.

Le prescrizioni da osservarsi nell'impiego dei gas predetti sono determinate dal regolamento.

Note

(1) Il Regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici è stato approvato con R.D. 9 gennaio 1927, n. 147.
(2) Importo così modificato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.

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