(1)Senza licenza del ministro dell'interno è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dell'impiego. È vietato altresì, senza licenza del ministro dell'interno, fabbricare polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina(2).
Note
(1)
Vedi, anche, per quanto concerne la fabbricazione, il trasporto, il commercio e l'impiego di materie e prodotti infiammabili o esplodenti, l'art. 678 c.p. 1930, gli artt. 358-365, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, gli artt. 4-38, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, gli articoli 41-52, D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed il R.D. 13 luglio 1903, n. 361.
(2)
La L. 2 dicembre 2025, n. 182 ha disposto (con l'art. 65, comma 1) che "La competenza al rilascio della licenza prevista dall'articolo 46 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, richiesta dagli interessati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferita al prefetto competente per territorio. Restano ferme le disposizioni, anche di natura regolamentare, concernenti l'attività delle Commissioni tecniche di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146".