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Articolo 46 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 30/06/2022]

Dispositivo dell'art. 46 TULPS

(1)Senza licenza del ministro dell'interno è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dell'impiego. È vietato altresì, senza licenza del ministro dell'interno, fabbricare polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina.

Note

(1) Vedi, anche, per quanto concerne la fabbricazione, il trasporto, il commercio e l'impiego di materie e prodotti infiammabili o esplodenti, l'art. 678 c.p. 1930, gli artt. 358-365, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, gli artt. 4-38, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, gli articoli 41-52, D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed il R.D. 13 luglio 1903, n. 361.

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