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Articolo 24 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 25/04/2026]

Dispositivo dell'art. 24 TULPS

Qualora rimangano senza effetto anche le tre intimazioni ovvero queste non possano essere fatte per rivolta od opposizione, gli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, gli ufficiali o i sottufficiali dei carabinieri reali ordinano che la riunione o l'assembramento siano disciolti con la forza.

All'esecuzione di tale ordine provvedono la forza pubblica e la forza armata sotto il comando dei rispettivi capi.

Le persone che si rifiutano di obbedire all'ordine di discioglimento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta(1)(2).

Note

(1) Importo così modificato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e, successivamente, dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(2) Il comma 3 è stato modificato dall'art. 9, comma 1 lettera b) del D.L. 20 febbraio 2026, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2026, n. 54.

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