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Articolo 41 Testo unico IVA

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)

[Aggiornato al 22/02/2024]

Violazioni dell'obbligo di fatturazione

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 41 Testo unico IVA

Articolo abrogato dal D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

[Chi effettua operazioni imponibili senza emettere la fattura, essendo obbligato ad emetterla indipendentemente dalla richiesta dell'altra parte, č punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta relativa all'operazione, calcolata secondo le disposizioni del titolo primo. Alla stessa sanzione č soggetto chi emette la fattura, anche su richiesta dell'altra parte, senza l'indicazione dell'imposta o indicando un'imposta inferiore, nel quale ultimo caso la pena pecuniaria č commisurata all'imposta indicata in meno.

Chi effettua operazioni non imponibili o esenti, di cui al sesto comma dell'art. 21, senza emettere la fattura o indicando nella fattura corrispettivi inferiori a quelli reali, č punito con la pena pecuniaria da cinquantamila a duecentomila lire.

Se la fattura emessa non contiene le indicazioni prescritte al n. 1) dell'art. 21, o contiene indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire la identificazione delle parti, si applica la pena pecuniaria da centomila a cinquecentomila lire.

Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi il cessionario del bene,

  1. a) qualora, non avendo ricevuto la fattura entro novanta giorni dall'effettuazione dell'operazione, presenti all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, entro il decimo giorno successivo, un documento in duplice copia contenente le indicazioni prescritte nell'art. 21 e versi contemporaneamente l'imposta in esso indicata; b) qualora, avendo ricevuto una fattura recante l'indicazione di un'imposta inferiore a quella dovuta o una fattura irregolare ai sensi del secondo o del terzo comma, presenti il suddetto documento entro il decimo giorno successivo a quello in cui ha eseguito l'annotazione della fattura ai sensi dell'art. 25 e versi contemporaneamente la maggiore imposta eventualmente dovuta. Una copia del documento, con l'attestazione dell'avvenuto pagamento, č restituita dall'ufficio all'interessato, che deve annotarlo a norma dell'art. 25.

Se le irregolaritā di cui al terzo comma sono imputabili esclusivamente al cessionario del bene o al committente del servizio, la pena pecuniaria si applica soltanto a questi.]

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