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Articolo 40 sexies Testo unico IVA

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)

[Aggiornato al 22/02/2024]

Dati da conservare

Dispositivo dell'art. 40 sexies Testo unico IVA

1. (1)La documentazione conservata ai sensi dell'articolo 40 ter contiene le seguenti informazioni:

  1. a) il BIC o altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento;
  2. b) il nome o la denominazione commerciale del beneficiario del pagamento che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;
  3. c) se disponibile, qualsiasi numero di identificazione IVA o altro numero di codice fiscale nazionale del beneficiario;
  4. d) l'IBAN o, se l'IBAN non è disponibile, altro identificativo che individui, senza ambiguità, il beneficiario e ne fornisce la localizzazione;
  5. e) se il beneficiario riceve fondi senza disporre di un conto di pagamento, il BIC o altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e ne fornisca la localizzazione;
  6. f) se disponibile, l'indirizzo del beneficiario che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;
  7. g) i dettagli dei pagamenti transfrontalieri di cui all'articolo 40-ter;
  8. h) i dettagli dei rimborsi di pagamenti relativi ai pagamenti transfrontalieri di cui alla lettera g).

2. Le informazioni di cui al comma 1, lettere g) e h), contengono i dati seguenti:

  1. a) la data e l'ora del pagamento o del rimborso del pagamento;
  2. b) l'importo e la valuta del pagamento o del rimborso del pagamento;
  3. c) lo Stato membro di origine del pagamento ricevuto dal, o a nome del, beneficiario ovvero lo Stato membro di destinazione del rimborso, nonché le informazioni utilizzate per determinare l'origine del pagamento o la destinazione del rimborso;
  4. d) ogni riferimento che individui, senza ambiguità, il pagamento;
  5. e) se il pagamento è disposto nei locali dell'esercente, l'indicazione di tale circostanza.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 1, comma 1 del D. Lgs. 18 ottobre 2023, n. 153.
Il D.Lgs. 18 ottobre 2023, n. 153 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai servizi di pagamento transfrontalieri prestati a decorrere dal 1° gennaio 2024".

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