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Articolo 17 Testo unico IVA

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)

[Aggiornato al 22/02/2024]

Debitore d'imposta

Dispositivo dell'art. 17 Testo unico IVA

L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.

Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo 7 ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dalla applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell'articolo 35 ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nelle forme previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto. La nomina del rappresentante fiscale è comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione. Se gli obblighi derivano dall'effettuazione solo di operazioni non imponibili di trasporto ed accessorie ai trasporti, gli adempimenti sono limitati all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione di cui all'articolo 21. Il rappresentante fiscale deve essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. In caso di nomina di una persona giuridica, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal legale rappresentante dell'ente incaricato nominato ai sensi del presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri al ricorrere dei quali il rappresentante fiscale può assumere tale ruolo solo previo rilascio di idonea garanzia, graduata anche in relazione al numero di soggetti rappresentati(4).

Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), nonché per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'annotazione "inversione contabile" e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25.

Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche:

  1. a) alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera a-ter), compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori;
  2. a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell'articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
  3. a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;
  4. a-quater) alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che, ai sensi delle lettere b), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si è reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 ter del presente decreto. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni;
  5. a-quinquies) alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La disposizione del precedente periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all'articolo 11 ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal capo I del titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276(1).
  6. b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995;
  7. c) alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
  8. [d) alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere;] (1)
  9. d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell'articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni;
  10. d-ter) ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
  11. d-quater) alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera a);
  12. [d-quinquies) alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3).](2)

Le disposizioni del quinto comma si applicano alle ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, in base agli articoli 199 e 199-bis della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, nonché in base alla misura speciale del meccanismo di reazione rapida di cui all'articolo 199-ter della stessa direttiva, ovvero individuate con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei casi, diversi da quelli precedentemente indicati, in cui necessita il rilascio di una misura speciale di deroga ai sensi dell'articolo 395 della citata direttiva 2006/112/CE.

Le disposizioni di cui al sesto comma, lettere b), c), d-bis), d-ter) e d-quater), del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2026(3).

Le pubbliche amministrazioni forniscono in tempo utile, su richiesta dell'amministrazione competente, gli elementi utili ai fini della predisposizione delle richieste delle misure speciali di deroga di cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, anche in applicazione del meccanismo di reazione rapida di cui all'articolo 199-ter della stessa direttiva, nonché ai fini degli adempimenti informativi da rendere obbligatoriamente nei confronti delle istituzioni europee ai sensi dell'articolo 199-bis della direttiva 2006/112/CE.

Note

(1) Lettera inserita dall'art. 4, comma 3 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124.

Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che "L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006".
(2) Lettera abrogata dal D.Lgs. 11 febbraio 2016, n. 24.
(3) Comma modificato dal D. L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122.
(4) Il comma 3 è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13.

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relative all'articolo 17 Testo unico IVA

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ALESSANDRO T. chiede
venerdģ 05/03/2021 - Puglia
“Salve, sono un privato ed avendo acquistato un appartamento, mi sto accingendo ad effettuare lavori edili di manutenzione straordinaria per il suo frazionamento in due unità residenziali.
I lavori saranno affidati in appalto ad un'impresa edile affidataria senza operai denominata A (tipo general contractor) che non eseguirà i lavori ma subappalterà l'intera opera ad imprese esecutrici. Il cantiere sarà organizzato in questo modo: l'impresa affidataria A acquisterà parte dei materiali (sanitari, rubinetteria, rivestimenti e pavimenti) e li farà posare ad una impresa edile subappaltatrice B che oltre alla manodopera fornirà anche altri materiali (porte, caldaia, cartongesso, semilavorati, materiale elettrico, tubazioni, ecc.) che a cascata subappalterà a sua volta parte delle opere edili e gli impianti idro-termici ad un'altra impresa edile C. Invece gli infissi saranno forniti e posati da altra impresa esecutrice D in subbappalto ricevuto dall'impresa affidataria A. Quindi ricapitolando l'impresa A ha direttamente sotto di se in subappalto l'impresa B e D, invece l'impresa B ha sub-subappaltato sotto di se parte dei lavori all'impresa C.
Vorrei conoscere come dovrebbe essere gestita ed organizzata tutta la fatturazione tra le varie imprese del cantiere per finire a quella conclusiva indirizzata al committente che ovviamente sarà con iva agevolata al 10%. In particolare vorrei sapere se si applica o meno il reverse charge nel caso di specie tra le varie imprese, considerato che si tratta di un'opera edile affidata da un privato interamente ad un'unica generale impresa edile affidataria e che trattasi di interventi riguardanti la manutenzione straordinaria consistenti nel frazionamento di una unità immobiliare residenziale in altre due.
Leggendo il DPR 633/72 e le circolari dell'Agenzia delle Entrate n.14/E/2015 e n.37/E/2015, le imprese al fine di non incorrere in errori e nel rispetto delle procedure previste, non hanno ben compreso come dovrebbero essere organizzate le fatture per queste opere di frazionamento (tra appaltatrice e subappaltatori anche a cascata per tipologia di servizi e fornitura). Individuate le giuste modalità con cui dovranno emettere fattura, (iva o reverse charge), chiedo se le voci inerenti la posa e fornitura dei beni significativi in subappalto e sub-subappalto, andranno da loro fatturate in modo distinto o meno sia nel caso di reverse charge che eventualmente con applicazione iva. In ultimo, quale modalità si applicherebbe nei confronti di un'impresa di pulizie subappaltata dall'impresa affidataria?
Grazie.”
Consulenza legale i 16/03/2021
Il Reverse Charge o inversione contabile prevede l’applicazione dell’IVA da parte del destinatario del bene o del servizio invece che da parte del cedente o prestatore.
Per applicare il Reverse Charge è necessario che entrambe le parti siano soggetti passivi IVA e che il destinatario del bene risieda nel territorio dello Stato.
Il Reverse Charge si applica alle prestazioni di servizi, compresa la manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori.
Al fine di contrastare l’illecita somministrazione di manodopera, il DL n 124/19 ha esteso l’applicazione del Reverse Charge alle imprese che eseguono prestazioni di servizi tramite contratti di appalto e subappalto. Deve trattarsi, comunque, di rapporti caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili.
Si tratta di prestazioni effettuate nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di:
  • Costruzione o ristrutturazione di immobili;
  • Ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore.
Questo è quanto prevede l’art. 17, comma 6, lettera a) del D.P.R. 633/1972.
Affinché si applichi il meccanismo del Reverse Charge è necessario che sussistano contemporaneamente i seguenti presupposti:
  • Quello “oggettivo”, in quanto l’operazione deve avere natura “edilizia“;
  • Quello “contrattuale”. In quanto la prestazione deve essere resa al committente in forza di un rapporto giuridico riconducibile allo schema negoziale dell’appalto;
  • Quello del “ribaltamento di posizione contrattuale”. In quanto la prestazione deve essere resa ad un committente che, a sua volta, si è impegnato, nei confronti di un terzo, all’esecuzione della medesima prestazione. Sulla base di un rapporto giuridico riconducibile allo schema negoziale dell’appalto.
L’implicito pre-requisito per l’applicazione del meccanismo del Reverse Charge è rappresentato dal fatto che:
  • Sul piano oggettivo, le operazioni devono qualificarsi, ai fini IVA, come prestazioni di servizi e non come cessioni di beni;
  • Sul piano soggettivo, il prestatore deve essere un soggetto passivo IVA.
La circolare 37/E del 29 dicembre del 2006, aveva già chiarito che “l’ambito oggettivo della suddetta misura va limitato alle ipotesi in cui soggetti subappaltatori rendono servizi ad imprese del comparto dell’edilizia che si pongono quali appaltatori o, a loro volta, quali subappaltatori, in relazione alla realizzazione dell’intervento edilizio. I servizi forniti ai soggetti appaltatori o ad altri subappaltatori assumono rilevanza non solo se resi sulla base di un contratto riconducibile alla tipologia dell’appalto, ma anche se effettuati in base ad un contratto di prestazione d’opera. Per converso, il regime dell’inversione contabile non si applica alle prestazioni rese direttamente, in forza di contratti d’appalto, nei confronti di imprese di costruzione o di ristrutturazione. Tale meccanismo non si applica, altresì, alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori (c.d. general contractor). Per effetto dell’introduzione della disposizione di cui alla lettera a-ter) dell’articolo 17, sesto comma, del DPR 633 del 1972, l’obbligo di inversione contabile viene ora esteso alle seguenti prestazioni relative ad edifici: · servizi di pulizia; · demolizione; · installazione di impianti; · completamento. Come si evince dal dettato della novella normativa in commento, l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile riguarda, quindi, attività relative al comparto edile (prestazioni di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici) già interessate dal reverse charge alle condizioni di cui 7 alla previgente lettera a) dell’articolo 17, comma 6, del DPR n. 633 del 1972, e, al contempo, interessa nuovi settori collegati non rientranti nel comparto edile propriamente inteso, come i servizi di pulizia relativi ad edifici.”
La lettera a-ter) dell’articolo 17, sesto comma, del DPR 633 del 1972, introdotta ad opera dell’articolo 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha esteso l’obbligo di inversione contabile alle “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.

La Legge n. 190/2014 ha introdotto nel nostro ordinamento tributario, la lettera a)-ter, all’interno del comma 6, dell’articolo 17 del DPR n. 633/72.
Si tratta della fattispecie che disciplina l’applicazione del Reverse Charge nelle operazioni interne relative ai servizi immobiliari.
In pratica, sono soggette all’applicazione del Reverse Charge in edilizia le seguenti attività:
  • Servizi di pulizia;
  • Demolizione;
  • Installazione di impianti;
  • Completamento di edifici.
Per l’individuazione delle”prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazioni di impianti e di completamento relative ad edifici”deve aversi riguardo ai codici ATECO.
Possiamo riassumere i codici ATECO riferibili alle prestazioni di reverse charge in edilizia, di cui all’articolo 17, comma 6, lettera a)-ter del DPR n. 633/72, che sono i seguenti:

I servizi di pulizia relativi a beni immobili: codici ateco

  • 43.39 – Pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione (trattasi di altri lavori di completamento e rifinitura);
  • 43.99.01 – Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici;
  • 81.21.00 – Pulizia generale (non specializzata) di edifici;
  • 81.22.02 – Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali (escludendo la pulizia di impianti e macchinari);
  • 81.29.10 – Servizi di disinfestazione (con esclusivo riferimento a edifici).

I servizi di demolizione di beni immobili: codice ateco

  • 43.11.00 – Demolizione (esclusione della demolizione di altre strutture).

L’installazione di impianti su beni immobili: codici ateco

  • 43.21.01 – Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione);
  • 43.21.02 – Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione);
  • 43.22.01 – Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria in edifici o in altre opere di costruzione;
  • 43.22.02 – Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione);
  • 43.22.03 – Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione);
  • 43.22.04 – Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione);
  • 43.22.05 – Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione);
  • 43.29.01 – Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili;
  • 43.29.02 – Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni;
  • 43.29.09 – Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (solo se riferite ad edifici);

Il completamento di edifici esistenti: codici ateco

  • 43.31.00 – Intonacatura e stuccatura;
  • 43.32.01 – Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate;
  • 43.32.02 – Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili;
  • 43.33.00 – Rivestimento di pavimenti e di muri
  • 43.34.00- Tinteggiatura e posa in opera di vetri
  • 43.39.01 – Attività non specializzate di lavori edili – muratori
  • 43.39.09 Altri lavori di completamento e finitura di edifici
La norma fa riferimento alle prestazioni di servizi per cui restano escluse dal Reverse le cessioni di beni con posa in opera accessoria (occorre valutare se la merce abbia effettivamente prevalenza rispetto alla posa in opera).
L’applicazione dell’inversione contabile si applica anche in caso di installazione di impianti sugli edifici.
L’ambito applicativo della disposizione è stato chiarito dalla prassi riguardo agli impianti posizionati in parte all’interno ed in parte all’esterno dell’edificio.
Si pensi a titolo esemplificativo a:
  • Un impianto di videosorveglianza perimetrale composto da una centralina situata all’interno dell’edificio e da telecamere esterne;
  • Un impianto citofonico, il quale richiede la collocazione di apparecchiature all’esterno dell’edificio;
  • Impianti di climatizzazione con motore posto all’estero dell’edificio;
  • Un impianto idraulico con tubazioni esterne.
In questi casi è necessario valorizzare l’unicità dell’impianto, il quale è funzionale e servente all’edificio, seppur in parte, posizionato all’estero dello stesso per necessità.
Questo è il criterio cardine da seguire per identificare se l’impianto è funzionale al bene immobile, quindi soggetto ad inversione contabile.

La Circolare n. 14/E del 15 marzo 2015 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che:
“Occorre comunque tener presente che i soggetti passivi che rendono i servizi di cui alla lettera a-ter), devono applicare il reverse charge indipendentemente dalla circostanza che si tratti di prestatori che operano nel settore edile, ossia che svolgono un’attività economica compresa nei codici della sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO.
Il sistema dell’inversione contabile si applica, inoltre, a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano rese:
- dal subappaltatore nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore;
- nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori.
Va evidenziato, altresì, che per le prestazioni di cui alla lettera a-ter) il sistema dell’inversione contabile si applica a prescindere:
- dal rapporto contrattuale stipulato tra le parti;
- dalla tipologia di attività esercitata.

In tal senso, la relazione tecnica alla Legge di Stabilità 2015, in cui si afferma testualmente che “il reverse charge riguarderebbe non soltanto le opere effettuate nei contratti di subappalto, bensì tutte le prestazioni rese nei rapporti B2B, anche nei confronti dei committenti che non operano nel settore edile o dei contraenti generali”
Il reverse charge di cui alla lettera a) dell’articolo 17, sesto comma, continua, invece, ad applicarsi solo alle ipotesi di subappalto relativamente alle attività identificate dalla sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO, diverse da quelle di installazione di impianti, demolizione e completamento.
Le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici sono dunque assoggettate all meccanismo del reverse charge anche nei confronti di general contractor.

In sostanza è possibile affermare che nei confronti dell’impresa A, l’impresa B possa fatturare con il meccanismo del reverse charge solo l’installazione di impianti, con esclusione del predetto regime relativamente alla fornitura dei beni e dei semilavorati ai quali andrà applicato il regime iva ordinario.

L’impresa D dovrà fatturare all’impresa A le proprie prestazioni d fornitura e posa in opera di infissi secondo il regolare regime Iva.

Infine l’impresa C fatturerà di sicuro gli impianti idro-termici all’impresa B con il meccanismo del reverse charge, mentre utilizzerà tale meccanismo per parte delle opere edili se rientranti nell’elencazione di cui sopra.

È’ preferibile che le imprese emettano fatture differenziate per i servizi soggetti al meccanismo del reverse charge e per i beni forniti o le opere prestate ed assoggettate al regolare regime IVA.

Infine l’impresa subappaltatrice dei lavori di pulizia potrà fatturare con il meccanismo del reverse charge ai sensi della lettere a ter del co. 6 dell’art. 17 DPR 633/72.