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Articolo 79 duodecies Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Individuazione delle autoritā nazionali competenti a svolgere le ulteriori funzioni previste dal regolamento UE n. 909/2014

Dispositivo dell'art. 79 duodecies TUF

1. Le autoritā competenti a vigilare sull'applicazione della disciplina in materia di scritture contabili, prevista dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 909/2014, sono:

  1. a) la Banca d'Italia, per quanto riguarda gli obblighi a carico delle controparti di un contratto di garanzia finanziaria e delle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato;
  2. b) la Consob, per quanto riguarda gli obblighi a carico delle altre sedi di negoziazione e degli emittenti.

2. Le autoritā competenti a vigilare sull'applicazione della disciplina in materia di data fissata per il regolamento titoli prevista dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 909/2014 sono:

  1. a) la Consob e la Banca d'Italia, per quanto riguarda gli obblighi a carico dei partecipanti a un sistema di regolamento titoli;
  2. b) la Banca d'Italia, per quanto riguarda gli obblighi a carico delle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato;
  3. c) la Consob, per quanto riguarda gli obblighi a carico delle altre sedi di negoziazione.

3. La Consob č l'autoritā competente a vigilare sull'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di cui al comma 1 da parte delle Sim e delle banche italiane autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivitā di investimento.

4. Le autoritā competenti a vigilare sull'applicazione della disciplina degli acquisti forzosi, prevista dall'articolo 7 del regolamento di cui al comma 1, sono:

  1. a) la Banca d'Italia e la Consob, per gli obblighi relativi alle operazioni compensate mediante controparte centrale, di cui all'articolo 7, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di cui al comma 1;
  2. b) la Banca d'Italia, per gli obblighi relativi alle operazioni non compensate mediante controparte centrale ma eseguite in una sede di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, e la Consob, per le operazioni eseguite nelle altre sedi di negoziazione, di cui all'articolo 7, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di cui al comma 1;
  3. c) la Banca d'Italia, per gli obblighi relativi alle operazioni su titoli di Stato non compensate mediante controparte centrale ed eseguite al di fuori di una sede di negoziazione, e la Consob, per gli obblighi relativi alle operazioni eseguite su altri strumenti finanziari, di cui all'articolo 7, paragrafo 10, lettera c), del regolamento di cui al comma 1.

5. La Consob e la Banca d'Italia ricevono i dati trasmessi dagli internalizzatori di regolamento ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di cui al comma 1.

6. La Consob č l'autoritā competente per vigilare sull'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 38, paragrafi 5 e 6, del regolamento di cui al comma 1 da parte dei partecipanti a un sistema di regolamento titoli.

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