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Articolo 32 quater Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Riserva di attivitā

Dispositivo dell'art. 32 quater TUF

1. L'esercizio in via professionale del servizio di gestione collettiva del risparmio č riservato alle Sgr, alle Sicav, alle Sicaf, alle societā di gestione UE che gestiscono OICVM italiani, ai GEFIA UE e ai GEFIA non UE che gestiscono un FIA italiano, secondo le disposizioni del presente titolo.

2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano:

  1. a) alle istituzioni sovranazionali, quali la Banca centrale europea, la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti, le istituzioni europee di finanziamento allo sviluppo e le banche sviluppo bilaterali, la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale, e le altre istituzioni sovranazionali e organizzazioni internazionali analoghe, quando tali istituzioni o organizzazioni gestiscono FIA per finalitā di interesse pubblico;
  2. b) alle Banche centrali nazionali;
  3. c) agli Stati, agli enti pubblici territoriali e agli altri enti che gestiscono fondi destinati al finanziamento dei regimi di sicurezza sociale e dei sistemi pensionistici;
  4. d) alle societā di partecipazione finanziaria, intese come societā che detengono partecipazioni in una o pių imprese, con lo scopo di realizzare strategie imprenditoriali per contribuire all'aumento del valore nel lungo termine delle stesse, attraverso l'esercizio del controllo, dell'influenza notevole o dei diritti derivanti da partecipazioni e che:
  5. 1) operano per proprio conto e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'Unione europea; oppure
  6. 2) non sono costituite con lo scopo principale di generare utili per i propri investitori mediante disinvestimenti delle partecipazioni nelle societā controllate, sottoposte a influenza notevole o partecipate, come comprovato dal loro bilancio e da altri documenti societari;
  7. e) ai regimi di partecipazione dei lavoratori all'impresa o ai regimi di risparmio dei lavoratori;
  8. f) alle societā di cartolarizzazione dei crediti;
  9. g) alle forme pensionistiche previste dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

3. La Banca d'Italia, sentita la Consob, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea.

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