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Articolo 24 bis Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Consulenza in materia di investimenti

Dispositivo dell'art. 24 bis TUF

1. In caso di esercizio della consulenza in materia di investimenti, il cliente č informato, in tempo utile prima della prestazione del servizio, anche di quanto segue:

  1. a) se la consulenza č fornita su base indipendente o meno;
  2. b) se la consulenza č basata su un'analisi del mercato ampia o pių ristretta delle varie tipologie di strumenti finanziari, e in particolare se la gamma č limitata agli strumenti finanziari emessi o forniti da entitā che hanno con il prestatore del servizio stretti legami o altro stretto rapporto legale o economico, come un rapporto contrattuale talmente stretto da comportare il rischio di compromettere l'indipendenza della consulenza prestata;
  3. c) se verrā fornita ai clienti la valutazione periodica dell'adeguatezza degli strumenti finanziari raccomandati.

2. Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti su base indipendente, si applicano le seguenti regole:

  1. a) č valutata una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato, che siano sufficientemente diversificati in termini di tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti in modo da garantire che gli obiettivi di investimento del cliente siano opportunamente soddisfatti e non siano limitati agli strumenti finanziari emessi o forniti:
  2. i) dal prestatore del servizio o da entitā che hanno con esso stretti legami, o
  3. ii) da altre entitā che hanno con il prestatore del servizio stretti legami o rapporti legali o economici, come un rapporto contrattuale talmente stretto da comportare il rischio di compromettere l'indipendenza della consulenza prestata;
  4. b) non sono accettati e trattenuti onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione dei benefici non monetari di entitā minima che possono migliorare la qualitā del servizio offerto ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. Tali benefici non monetari di entitā minima sono chiaramente comunicati ai clienti.

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