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Articolo 7 decies Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Vigilanza sul rispetto di disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili

Dispositivo dell'art. 7 decies TUF

1. (1)La Banca d'Italia e la Consob vigilano, ciascuna per quanto di competenza, ai sensi della presente parte:

  1. a) sul rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento (UE) n. 600/2014, nonché dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del regolamento n. 600/2014 e della direttiva 2014/65/UE;
  2. b) sul rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento (UE) 2019/2033, nonché dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del regolamento 2019/2033 e della direttiva (UE) 2019/2034.

Note

(1) Il testo del presente articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 5 novembre 2021, n. 201.

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