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Articolo 110 bis Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

[Aggiornato al 01/01/2024]

Detrazione di imposta per oneri

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 110 bis TUIR

Articolo abrogato dal D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344

[1. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a ), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 13-bis. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. In caso di rimborso degli oneri per i quali si č fruito della detrazione l'imposta dovuta per il periodo nel quale l'ente ha conseguito il rimborso č aumentata di un importo pari al 22 per cento dell'onere rimborsato.]

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