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Articolo 72 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

[Aggiornato al 01/01/2024]

Presupposto dell'imposta

Dispositivo dell'art. 72 TUIR

1. Presupposto dell'imposta sul reddito delle società è il possesso dei redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'articolo 6.

Massime relative all'art. 72 TUIR

Cass. civ. n. 1775/2019

In caso di finanziamento erogato da un ente pubblico (nella specie, la ex Cassa del Mezzogiorno), gli interessi attivi maturati sul conto di deposito bancario costituiscono ricavi, soggetti ad imposizione, ove il destinatario sia il "diretto" utilizzatore delle somme per la realizzazione delle opere, senza che assuma rilievo la natura vincolata del finanziamento.

Cass. civ. n. 23825/2017

In tema di IRPEG, il fondo di copertura dei rischi di cambio, secondo la disciplina vigente prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 344 del 2003 (con decorrenza dal 1 gennaio 2004), ha la funzione di raccogliere, nel corso degli esercizi, accantonamenti destinati a far fronte al rischio derivante dall'oscillazione nei cambi, determinati secondo competenza economica, ed i relativi importi sono poi utilizzati allorché il rischio diventa una perdita effettiva, potendosi fiscalmente dedurre i relativi accantonamenti, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 72, commi 1 e 2, D.P.R. n. 917 del 1986, dovendosi imputare direttamente al conto economico il solo importo eccedente il fondo medesimo.

Cass. civ. n. 9856/2016

In tema di IRPEG, il metodo contabile per la deducibilità degli accantonamenti su rischi di cambi, prescritto ai sensi dell'art. 103 bis del D.P.R. n. 917 del 1986, "ratione temporis" applicabile, implica una valutazione complessiva di tipo forfettario e si configura come alternativo e disomogeneo rispetto a quello della conversione diretta di tutti i crediti e debiti in valuta estera al cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio dovendosi tener conto dell'effetto di copertura dei rischi di oscillazione dei cambi in forza della stipulazione di contratti di vendita a termine di valuta straniera o di assicurazione, sicché tale criterio di valutazione si applica ai soggetti che, pur non essendo enti creditizi o finanziari, abbiano comunque acquistato valute o titoli a termine e non a quelli che, invece, li abbiano ceduti. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Lombardia, 28/10/2008).

Cass. civ. n. 10885/2015

Le operazioni di cartolizzazione dei crediti, a norma della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono realizzate attraverso società appositamente costituite, le cd. società veicolo (o "special pourpose veichle"), che provvedono all'emissione di titoli destinati alla circolazione per finanziare l'acquisto dei crediti del cedente e, successivamente, al recupero dei crediti acquistati ed al rimborso degli stessi. I crediti oggetto di tali operazioni costituiscono patrimonio separato rispetto a quello della società, a destinazione vincolata, di cui le società di cartolarizzazione non hanno la disponibilità, come anche gli interessi maturati sui depositi ed i conti correnti bancari sui quali le predette somme siano confluite, con la conseguenza che, ai fini fiscali, solo al momento della conclusione dell'operazione di cartolarizzazione, e, quindi, della destinazione finale del patrimonio stesso, potranno operare i presupposti in capo ai soggetti, a tale destinazione legittimati, per chiederne il rimborso, la compensazione, lo scomputo o altro. (rigetta, Comm. Trib. Reg. del Lazio, 22/10/2008).

Cass. civ. n. 235/2014

Nel processo tributaria l'efficacia espansiva del giudicato esterno non ricorre quando i separati giudizi riguardino tributi diversi (nella specie, IVA ed IRPEG - ILOR), stante la diversità strutturale delle suddette imposte, oggettivamente differenti, ancorché la pretesa impositiva sia fondata sui medesimi presupposti di fatto. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna, 20/09/2007).

Cass. civ. n. 9036/2013

In tema di determinazione dei redditi d'impresa, rientra nei poteri dell'amministrazione finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, ancorché non risultino irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi negli atti giuridici d'impresa; ne consegue che la deducibilità, ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dei compensi degli amministratori delle società (nella specie una s.r.l.) non implica che gli uffici finanziari siano vincolati alla misura indicata in deliberazioni sociali o contratti, competendo all'Ufficio la verifica dell'attendibilità economica dei predetti dati. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Milano, 20/05/2010).

Cass. civ. n. 28005/2008

In tema di IRPEG, l'art. 111, primo comma, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il quale esclude la natura commerciale delle attività svolte dagli enti associativi in favore dei propri associati e l'imponibilità delle somme da questi versate a titolo di quote associative, introduce una deroga alla disciplina generale fissata dagli artt. 86 e 87 del medesimo D.P.R., che assoggettano ad imposta tutti i redditi, in denaro o in natura, posseduti da soggetti diversi dalle persone fisiche: pertanto, l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l'esenzione è a carico del soggetto che la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall'art. 2697 cod. civ. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la natura commerciale dell'attività di vigilanza svolta da un consorzio rurale, pur essendo risultato che quest'ultimo aveva reso prestazioni in favore di soggetti diversi dai soci). (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Foggia, 15 ottobre 2002).

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