Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 23825 del 11 ottobre 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di IRPEG, il fondo di copertura dei rischi di cambio, secondo la disciplina vigente prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 344 del 2003 (con decorrenza dal 1 gennaio 2004), ha la funzione di raccogliere, nel corso degli esercizi, accantonamenti destinati a far fronte al rischio derivante dall'oscillazione nei cambi, determinati secondo competenza economica, ed i relativi importi sono poi utilizzati allorché il rischio diventa una perdita effettiva, potendosi fiscalmente dedurre i relativi accantonamenti, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 72, commi 1 e 2, D.P.R. n. 917 del 1986, dovendosi imputare direttamente al conto economico il solo importo eccedente il fondo medesimo.

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