Cassazione civile Sez. V sentenza n. 9856 del 13 maggio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di IRPEG, il metodo contabile per la deducibilitą degli accantonamenti su rischi di cambi, prescritto ai sensi dell'art. 103 bis del D.P.R. n. 917 del 1986, "ratione temporis" applicabile, implica una valutazione complessiva di tipo forfettario e si configura come alternativo e disomogeneo rispetto a quello della conversione diretta di tutti i crediti e debiti in valuta estera al cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio dovendosi tener conto dell'effetto di copertura dei rischi di oscillazione dei cambi in forza della stipulazione di contratti di vendita a termine di valuta straniera o di assicurazione, sicché tale criterio di valutazione si applica ai soggetti che, pur non essendo enti creditizi o finanziari, abbiano comunque acquistato valute o titoli a termine e non a quelli che, invece, li abbiano ceduti. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Lombardia, 28/10/2008).

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