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Articolo 61 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

[Aggiornato al 01/01/2024]

Interessi passivi

Dispositivo dell'art. 61 TUIR

1. Gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del comma 1 del presente articolo non dà diritto alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 15.

Massime relative all'art. 61 TUIR

Cass. civ. n. 8715/2020

L'art. 61, comma 3-bis, del D.P.R. n. 917 del 1986, laddove prevede che le svalutazioni di partecipazioni estere, per perdite subite, di società con sede in Stati non appartenenti all'Unione europea sono deducibili dalle società residenti in Italia, sempre che siano in vigore accordi che consentano all'amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie per l'accertamento delle condizioni ivi previste, va inteso, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, ispirata ai parametri di cui agli artt. 3 e 53 Cost., nel senso che è, comunque, sempre consentito al contribuente residente di fornire la prova contraria in ordine alla sussistenza dell'esistenza di tali componenti negativi di reddito, come del resto accade per la deducibilità dei costi da spese contratte con società site in Stati inclusi nelle "black list", ex art. 110 del D.P.R. n. 917 del 1986, per il regime PEX ("Participation exemption"), ex art. 87 del D.P.R. n. 917 del 1986, per le CFC ("Controlled Foreign Companies"), ex art. 167 del D.P.R. n. 917 del 1986, e in ogni ipotesi di elusione ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 212 del 2000.

Cass. civ. n. 2877/2019

In tema di IRPEG, ai sensi dell'art. 61, comma 5, del D.P.R. n. 917 del 1986, nella formulazione applicabile "ratione temporis", che consente la deduzione delle rinunce ai crediti nei confronti della società partecipata, effettuate a copertura di perdite di quest'ultima, per la parte che eccede il suo patrimonio netto risultante dopo la copertura, non possono essere portati in deduzione dalla società partecipante i valori non fiscalmente deducibili della partecipata, atteso che un costo fiscalmente indeducibile a carico della società partecipata (e perciò recuperato a tassazione) non può divenire deducibile per la società partecipante, con conseguente mancata applicazione (di fatto) della normativa fiscale, solo in virtù dell'avvenuta integrale copertura, da parte sua, della perdita della partecipata.

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