Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 8715 del 11 maggio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 61, comma 3-bis, del D.P.R. n. 917 del 1986, laddove prevede che le svalutazioni di partecipazioni estere, per perdite subite, di societā con sede in Stati non appartenenti all'Unione europea sono deducibili dalle societā residenti in Italia, sempre che siano in vigore accordi che consentano all'amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie per l'accertamento delle condizioni ivi previste, va inteso, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, ispirata ai parametri di cui agli artt. 3 e 53 Cost., nel senso che č, comunque, sempre consentito al contribuente residente di fornire la prova contraria in ordine alla sussistenza dell'esistenza di tali componenti negativi di reddito, come del resto accade per la deducibilitā dei costi da spese contratte con societā site in Stati inclusi nelle "black list", ex art. 110 del D.P.R. n. 917 del 1986, per il regime PEX ("Participation exemption"), ex art. 87 del D.P.R. n. 917 del 1986, per le CFC ("Controlled Foreign Companies"), ex art. 167 del D.P.R. n. 917 del 1986, e in ogni ipotesi di elusione ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 212 del 2000.

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