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Articolo 10 Testo unico dell'imposta di registro (TUR)

(D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131)

[Aggiornato al 13/01/2024]

Soggetti obbligati a richiedere la registrazione

Dispositivo dell'art. 10 TUR

1. Sono obbligati a richiedere la registrazione:

  1. a) le parti contraenti per le scritture private non autenticate per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all'estero nonché i rappresentanti delle società o enti esteri, ovvero uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della società o ente, per le operazioni di cui all'art. 4;
  2. b) i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati;
  3. c) i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni;
  4. d) gli impiegati dell'amministrazione finanziaria e gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza per gli atti da registrare d'ufficio a norma dell'art. 15.
  5. d-bis) gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari.

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Consulenze legali
relative all'articolo 10 TUR

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P. B. chiede
giovedģ 07/07/2022 - Friuli-Venezia
“Buongiorno. L'agenzia immobiliare che ha preso in carico la vendita della mia casa ha fatto una proposta d'acquisto con accettazione da entrambi le parti 2 mesi dopo ha registrato un nuovo preliminare, tralascio tutte le scorrettezze di questa agenzia. Recentemente sono venuto a sapere tramite un conoscente che quella proposta andava registrata. La mia domanda è: se io denuncio l'immobiliare all'ufficio delle entrate io e l'acquirente rischiamo qualcosa ? In pratica chi paga le sanzioni?
Ps. L'immobiliare non ci ha mai consegnato la proposta ha solamente mandato una mail con la foto che come ho già accennato non è registrata. Grazie”
Consulenza legale i 18/07/2022
Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera d-bis) del Dpr 131/1986 gli agenti in mediazione sono obbligati a richiedere la registrazione delle "scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari". Per gli stessi atti, i mediatori sono tenuti al pagamento dell'imposta di registro in solido con i soggetti nel cui interesse viene richiesta la registrazione.
In generale, per gli affari conclusi con l’intervento degli agenti immobiliari, è obbligatorio richiedere la registrazione per:
  • i contratti preliminari
  • l’accettazione della proposta, quando le clausole inserite nello schema di proposta siano di per sé sufficienti e necessarie a determinare la conclusione di un contratto preliminare di compravendita.
Non sono, invece, soggetti a registrazione:
  • gli incarichi di vendita conferiti al mediatore
  • la proposta di acquisto
  • l’accettazione della proposta che non sia di per sé sufficiente a determinare la conclusione di un contratto preliminare di compravendita.

L'agenzia delle Entrate, con la RISOLUZIONE 63/E del 25 febbraio 2008, ha riposto all'interpello di una società immobiliare, fornendo chiarimenti sull'ambito di applicazione dell'articolo 10, comma 1, lettera d-bis) del Dpr 131/1986, statuendo che l’obbligo della registrazione e del pagamento della relativa imposta in capo al mediatore sorge dal momento in cui viene accettata la proposta di acquisto, indipendentemente dalla successiva stipula di un contratto preliminare.
Ne consegue che la proposta di acquisto seguita dall’accettazione, quando questa sia idonea ad esprimere la conclusione di un affare, deve necessariamente essere registrata.
L’omessa registrazione implica il pagamento di una sanzione.
Poiché il mediatore è responsabile in solido con le parti, in caso di denuncia dell’omessa registrazione, sia l’imposta che le sanzioni verrebbero poste a carico solidale tra il mediatore e le parti.
Dal punto di vista civilistico è sempre ammessa, subordinatamente alla verifica della sussistenza nel caso concreto di effettive responsabilità, l’azione di risarcimento danni nei confronti del mediatore che ha omesso di rendere edotte le parti della intervenuta proposta ed accettazione conclusive di effettivo atto negoziale, impedendo così alle parti di procedere nei termini al versamento dell’imposta di registro.