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Articolo 15 Testo unico sull'immigrazione

(D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione

Dispositivo dell'art. 15 Testo unico sull'immigrazione

1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice ordina l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso(1).

1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorità consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione.

Note

(1) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d-bis) del D.L. 5 ottobre 2023, n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2023, n. 176.

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