1. (1)La richiesta di convalida prevista dall'articolo 10 ter, comma 2-quinquies, ottavo periodo, è immediatamente comunicata all'interessato con modalità idonee allo scopo. L'autorità procedente lo informa della facoltà di nominare un difensore di fiducia al quale sarà comunicato il decreto di fissazione dell'udienza di convalida. Se l'interessato non nomina un difensore di fiducia con dichiarazione contestuale resa all'autorità procedente, quest'ultima lo avvisa che la comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza sarà effettuata al difensore nominato di ufficio, nonché allo stesso interessato nel luogo dove gli accertamenti sono compiuti.
2. La richiesta di cui al comma 1 è trasmessa al giudice del luogo indicato nel medesimo comma e contiene l'indicazione dell'eventuale nomina dell'avvocato di fiducia da parte della persona fermata.
3. Il giudice fissa l'udienza di convalida e ne dà immediato avviso all'autorità procedente e al difensore di fiducia o, in mancanza di quest'ultimo, al difensore individuato nell'ambito degli avvocati inseriti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Contestualmente alla fissazione dell'udienza il giudice, ove necessario, nomina un interprete, che viene immediatamente avvisato a cura della cancelleria.
4. Lo straniero è ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
5. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. L'udienza può svolgersi mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'articolo 127 bis, comma primo, del codice di procedura civile. In questo caso il provvedimento di fissazione dell'udienza contiene le disposizioni necessarie. L'autorità che ha adottato il provvedimento può collegarsi dal luogo in cui si trova. In deroga a quanto previsto dall'articolo 196 duodecies, comma quinto, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, l'interessato, se intende partecipare all'udienza, può collegarsi esclusivamente dal luogo in cui si trova il difensore, il quale ne attesta l'identità.
6. Quando non è disponibile un collegamento che assicura la reciproca visibilità e udibilità il giudice decide immediatamente sulle modalità di svolgimento o prosecuzione dell'udienza, nel rispetto dei termini di cui al comma 7, con provvedimento comunicato senza indugio a cura della cancelleria, al difensore e all'autorità procedente con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo.
7. Il giudice provvede con decreto motivato entro quarantotto ore dalla richiesta di cui al comma 1, verificata l'osservanza dei termini e la sussistenza dei presupposti per procedere agli accertamenti. Se non è pronunciato in udienza, il provvedimento è comunicato al difensore e all'autorità procedente a cura della cancelleria. I termini per l'impugnazione decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza oppure dalla sua comunicazione. Si applica l'articolo 14.1.
8. La convalida comporta la permanenza nel luogo in cui gli accertamenti sono compiuti, per un periodo massimo di settantadue ore a decorrere dal momento in cui lo straniero è posto a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza o di frontiera ai sensi dell'articolo 10 ter, comma 2-quinquies, primo periodo.






Tesi di laurea
Consulenza