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Articolo 22 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

(D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

[Aggiornato al 10/12/2023]

Determinazione urgente dell'indennità provvisoria

Dispositivo dell'art. 22 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità. Nel decreto si dà atto della determinazione urgente dell'indennità e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide.

2. Il decreto di esproprio può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei seguenti casi:

  1. a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
  2. b) allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50.

3. Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l'autorità espropriante dispone il pagamento dell'indennità di espropriazione nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

4. Se non condivide la determinazione della misura della indennità di espropriazione, entro il termine previsto dal comma 1 l'espropriato può chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi dell'articolo 21 e, se non condivide la relazione finale, può proporre l'opposizione alla stima.

5. In assenza della istanza dei proprietario, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che provvede entro il termine di trenta giorni, e dà comunicazione della medesima determinazione al proprietario, con avviso notificato con le forme degli atti processuali civili.

Massime relative all'art. 22 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

Cass. civ. n. 5518/2017

In tema di espropriazione per pubblica utilità, ove si proceda all'esproprio nei modi previsti dall'art. 22 del D.P.R. n. 327 del 2001 ed insieme al decreto si comunichi la misura dell'indennità provvisoria, il soggetto destinatario può agire, oltre che con il rimedio rappresentato dall'attivazione del procedimento previsto dall'art. 44 del D.P.R. n. 327 del 2001, anche con l'opposizione alla stima davanti alla Corte d'Appello ai sensi dell'art. 54 del menzionato decreto, onde sentire dichiarare giudizialmente l'indennità a lui dovuta, senza necessità di dovere attendere la determinazione definitiva della stessa.

Cass. civ. n. 21158/2016

L'occupazione d'urgenza, per il suo carattere coattivo, non priva il proprietario del possesso dell'immobile, in quanto il bene, finché non interviene il Decreto di esproprio o comunque l'ablazione, continua ad appartenere a lui - tanto che per tal motivo gli si riconosce un'indennità per l'occupazione - mentre nell'occupante, che riconosce la proprietà in capo all'espropriando, manca l'animus rem sibi habendi, onde lo stesso è un mero detentore. Ne consegue che il proprietario è tenuto al versamento dell'ICI, anche se l'immobile è detenuto da terzi. Ragionamento analogo può essere svolto per la requisizione immobiliare (nel caso di specie, da parte del Comune), la quale attribuisce in via d'urgenza la detenzione dell'area al soggetto beneficiario, senza con ciò comportarne la perdita di possesso da parte del proprietario, il cui diritto trova ristoro nel pagamento di una indennità che deve tenere conto del mancato godimento del bene e degli altri pregiudizi da lui subiti, ancorché in forza di attività legittima della Pubblica amministrazione.

Cons. Stato n. 3696/2007

La realizzazione di ogni opera pubblica, specie quando siano stati reperiti i finanziamenti, è di per sé particolarmente urgente perché si tratta di soddisfare interessi pubblici, con la conseguenza che la motivazione sulla "particolare urgenza" di avviare i lavori, presa in considerazione dall'art. 22-bis T.U. 8 giugno 2001 n. 327, non è sostanzialmente dissimile dalla "urgenza" indicata nel precedente art. 22, e ciò in quanto in presenza dei presupposti procedimentali prescritti per l'emanazione dell'ordinanza di occupazione d'urgenza (il vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità), l'amministrazione ben può immettersi senz'altro nel possesso dell'area in esecuzione dell'ordinanza di occupazione d'urgenza, per realizzare le opere per le quali c'è stata l'approvazione del progetto e lo stanziamento delle risorse in bilancio.

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