Cassazione civile Sez. V sentenza n. 21158 del 19 ottobre 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

L'occupazione d'urgenza, per il suo carattere coattivo, non priva il proprietario del possesso dell'immobile, in quanto il bene, finché non interviene il Decreto di esproprio o comunque l'ablazione, continua ad appartenere a lui - tanto che per tal motivo gli si riconosce un'indennità per l'occupazione - mentre nell'occupante, che riconosce la proprietà in capo all'espropriando, manca l'animus rem sibi habendi, onde lo stesso è un mero detentore. Ne consegue che il proprietario è tenuto al versamento dell'ICI, anche se l'immobile è detenuto da terzi. Ragionamento analogo può essere svolto per la requisizione immobiliare (nel caso di specie, da parte del Comune), la quale attribuisce in via d'urgenza la detenzione dell'area al soggetto beneficiario, senza con ciò comportarne la perdita di possesso da parte del proprietario, il cui diritto trova ristoro nel pagamento di una indennità che deve tenere conto del mancato godimento del bene e degli altri pregiudizi da lui subiti, ancorché in forza di attività legittima della Pubblica amministrazione.

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