Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 3696 del 27 giugno 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

La realizzazione di ogni opera pubblica, specie quando siano stati reperiti i finanziamenti, è di per sé particolarmente urgente perché si tratta di soddisfare interessi pubblici, con la conseguenza che la motivazione sulla "particolare urgenza" di avviare i lavori, presa in considerazione dall'art. 22-bis T.U. 8 giugno 2001 n. 327, non è sostanzialmente dissimile dalla "urgenza" indicata nel precedente art. 22, e ciò in quanto in presenza dei presupposti procedimentali prescritti per l'emanazione dell'ordinanza di occupazione d'urgenza (il vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità), l'amministrazione ben può immettersi senz'altro nel possesso dell'area in esecuzione dell'ordinanza di occupazione d'urgenza, per realizzare le opere per le quali c'è stata l'approvazione del progetto e lo stanziamento delle risorse in bilancio.

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