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Articolo 8 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

(D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

[Aggiornato al 10/12/2023]

Le fasi del procedimento espropriativo

Dispositivo dell'art. 8 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

1. Il decreto di esproprio può essere emanato qualora:

  1. a) l'opera da realizzare sia prevista nello strumento urbanistico generale, o in un atto di natura ed efficacia equivalente, e sul bene da espropriare sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio;
  2. b) vi sia stata la dichiarazione di pubblica utilità;
  3. c) sia stata determinata, anche se in via provvisoria, l'indennità di esproprio.

Massime relative all'art. 8 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

Cons. giust. amm. Sicilia n. 72/2018

In materia edilizia ed urbanistica, a fronte della insussistenza dei presupposti idonei a giustificare un'ordinanza di demolizione relativa ad un fabbricato insistente su un'area di sedime poi oggetto di procedimento espropriativo, stante la carente attività istruttoria accertativa in ordine all'effettivo stato di pericolosità del immobile interessato, è da riconoscersi maturato in favore dei proprietari del bene illegittimamente demolito il diritto al relativo risarcimento.

Cons. Stato n. 676/2011

Se è vero che un provvedimento di proroga del termine fissato nella dichiarazione di pubblica utilità può validamente essere adottato solo prima della scadenza del termine medesimo, tuttavia non può dirsi che la proroga tardivamente adottata sia nulla.

Cass. civ. n. 7320/2008

In tema di espropriazioni, qualora alla dichiarazione di pubblica utilità segua l'occupazione dell'area, ma non la realizzazione dell'opera pubblica, non si è in presenza della cosiddetta occupazione appropriativa, atteso che a tal fine non è sufficiente la dichiarazione di pubblica utilità, poiché l'acquisto coattivo caratterizzante tale istituto si verifica soltanto nel momento in cui l'immobile, per l'avvenuta realizzazione dei lavori che ne comportano una radicale trasformazione nel suo aspetto materiale, muta fisionomia strutturale e funzionale per assumere quella di bene pubblico; pertanto, il proprietario non ha diritto al risarcimento del danno commisurato al valore integrale dell'immobile, che si giustifica solo se la restituzione dell'immobile non è possibile per effetto dell'irreversibile trasformazione dello stesso. Né tale diritto del proprietario è configurabile qualificando la fattispecie come occupazione usurpativa, quando la dichiarazione di pubblica utilità sia radicalmente mancante o nulla, poiché anche in tal caso è necessaria la trasformazione dell'area ovvero che questa sia servita a realizzare l'opera pubblica e ne costituisca una componente indispensabile per il suo completamento e per la sua funzionalità. Il proprietario ha invece diritto al risarcimento del danno consistente nella mancata percezione del reddito durante il periodo dell'abusiva detenzione da parte della P.A., che si concreta, di regola, nell'ammontare dei frutti naturali non goduti nel periodo dell'occupazione, salva la prova (a suo carico) del maggior danno derivante dalla perdita degli utili e dei vantaggi che avrebbe potuto trarre dall'utilizzazione del bene fino alla sua restituzione.

Cons. Stato n. 1077/2004

Il procedimento che si conclude con la dichiarazione di p.u. è un procedimento autonomo, e non un sub procedimento del più generale procedimento amministrativo, e, pertanto, è necessario l'invio della comunicazione di avvio del procedimento, prevista dall'art. 7, L. 7 agosto 1990 n. 241.

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