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Articolo 113 bis Testo unico degli enti locali (TUEL)

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[Aggiornato al 30/01/2024]

Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica

Dispositivo dell'art. 113 bis TUEL

1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:

  1. a) istituzioni;
  2. b) aziende speciali, anche consortili;
  3. c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

2. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.

3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.

4. [Quando sussistono ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore.](1)

5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio. (2)

Note

(1) Comma abrogato dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella L. 24 novembre 2003, n. 326.
(2) Con sentenza 13-27 luglio 2004, n. 272, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente art. 113-bis, nel testo introdotto dal comma 15 dell'art. 35 della legge n. 448 del 2001.

Massime relative all'art. 113 bis TUEL

Cons. Stato n. 4890/2009

I servizi pubblici locali non di rilevanza industriale, ove ricorrano particolari condizioni, possono essere dati in concessione a terzi, sempre però che l'affidamento avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica, secondo quanto stabilito dall'art. 113-bis, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; disposizione questa che ribadisce un principio di carattere generale vigente in materia, in virtù del quale, con riguardo ai servizi pubblici locali, le procedure di scelta del contraente non possono sottrarsi ai principi dell'evidenza pubblica, potendo essere affidati solo a soggetti individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure di tipo concorsuale, limitandosi con ciò alla P.A. la possibilità di ricorrere alla trattativa privata alle sole ipotesi espressamente stabilite dalla legge.

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