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Articolo 10 Testo unico degli enti locali (TUEL)

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[Aggiornato al 30/01/2024]

Diritto di accesso e di informazione

Dispositivo dell'art. 10 TUEL

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.

3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture, ed ai servizi gli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

Massime relative all'art. 10 TUEL

C. Conti n. 92/2009

In caso di diniego di accesso immotivato e/o contraddittorio (nella specie, agli atti del Registro protocollo dell'ente, a seguito di esercizio del diritto di accesso da parte di un consigliere di minoranza), non è imputabile al Segretario comunale la scelta di resistere in giudizio, versandosi nella sfera di competenza dell'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, la Giunta comunale, che ha assunto la deliberazione foriera di danno.

Cons. Stato n. 7773/2004

L'art. 10 D.Lgs. n. 267/2000, nel sancire il generale principio della pubblicità di tutti gli atti delle amministrazioni locali, non deroga affatto ai principi stabiliti dall'art. 25 L. n. 241 del 1990 per quanto attiene ai presupposti per l'esercizio del diritto di accesso; ne consegue che anche l'ostensione dei suddetti atti può essere domandata solo da chi vanti un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

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