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Articolo 23 bis Testo unico edilizia

(D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

[Aggiornato al 08/02/2024]

Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attivitą e alla comunicazione dell'inizio dei lavori

Dispositivo dell'art. 23 bis Testo unico edilizia

1. Nei casi in cui si applica la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima della presentazione della segnalazione, l'interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. Lo sportello unico comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Se tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui all'articolo 20, comma 3, si applica quanto previsto dal comma 5-bis del medesimo articolo.

2. In caso di presentazione contestuale della segnalazione certificata di inizio attività e dell'istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, l'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 , si applicano anche alla comunicazione dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 6 bis, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell'intervento edilizio.

4. All'interno delle zone omogenee A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i comuni devono individuare con propria deliberazione, da adottare entro il 30 giugno 2014, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, decorso tale termine e in mancanza di intervento sostitutivo della regione ai sensi della normativa vigente, la deliberazione di cui al primo periodo è adottata da un Commissario nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A) e a quelle equipollenti di cui al primo periodo, gli interventi cui è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione. Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al primo periodo e comunque in sua assenza, non trova applicazione per le predette zone omogenee A) la segnalazione certificata di inizio attività con modifica della sagoma.

Spiegazione dell'art. 23 bis Testo unico edilizia

Nell’ipotesi di intervento edilizio soggetto a SCIA o a comunicazione di inizio lavori che riguardi un immobile soggetto a vincolo, la presentazione della segnalazione o della certificazione non è da sola sufficiente ai fini della realizzazione dei lavori, poiché è richiesto anche che l’interessato acquisisca il nulla osta dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.
Infatti, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera c), D.L. n. 70/2011, convertito in L. n. 106/2001, “nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale”.
La norma in commento regola proprio questa eventualità, prevedendo due alternative procedimentali a favore del privato, nell’ottica di una progressiva semplificazione che è stata perseguita –soprattutto negli ultimi anni- dalle riforme che hanno interessato il Testo Unico.

In particolare, quando è richiesta la valutazione dell’intervento edilizio anche alla luce di un vincolo presente sull’area interessata, si aprono due strade: la prima è la possibilità di munirsi del necessario atto di assenso prima della presentazione della SCIA; la seconda è quella di presentare, contestualmente alla segnalazione, un’istanza allo Sportello Unico, affinché sia la P.A. ad occuparsi di acquisire i nulla osta richiesti, anche mediante l’espletamento di una conferenza di servizi.
La scelta spetta al privato, ma nel secondo caso è possibile dare inizio ai lavori soltanto dopo la comunicazione da parte del S.U.E. circa l’avvenuta acquisizione degli atti di assenso o dell’esito positivo della conferenza di servizi.

L’articolo 23 bis, costituisce un ulteriore rafforzamento del ruolo dello S.U.E., che costituisce l’unico interlocutore, nell’ambito dei procedimenti edilizi, sia del privato, sia delle altre Amministrazioni eventualmente coinvolte.
Prima delle riforme attuate nel 2012, la giurisprudenza era orientata a ritenere che fosse compito del S.U.E. acquisire soltanto gli atti endoprocedimentali, e non quelli esterni al procedimento (come ad esempio l’autorizzazione paesaggistica), che era onere dell’interessato procurarsi.
Nell’attuale quadro normativo, invece, i procedimenti e le competenze di Comune e Autorità preposte ai vincoli rimangono autonomi, ma vengono gestiti unitariamente dallo Sportello Unico.

L’ultimo comma della norma in commento, infine, limita l’utilizzo della SCIA per gli interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma all’interno delle zone omogenee A.
Nell’ambito di tali zone, i Comuni individuano specifiche aree nelle quali non è ammesso il ricorso alla SCIA per le opere edilizie suddette, al fine di tutelare porzioni del territorio comunale che, pur non essendo soggette a specifici vincoli, sono comunque caratterizzate da particolare pregio storico o paesaggistico.

In questo specifico caso, vista l’incidenza della demolizione e ricostruzione con mutamento di sagoma, l’esclusione della SCIA ha la funzione di assicurare all’Amministrazione comunale un controllo preventivo sull’attività edilizia, in luogo di un esercizio ex post dei poteri inibitori.

La norma però non individua l’organo comunale competente, e ciò a dato luogo a diverse opzioni interpretative.
Un primo orientamento attribuisce la competenza al Consiglio comunale, attraendo l’atto in questione nella materia “piani territoriali ed urbanistici” di cui all’art. 42, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 267/2000.
Tuttavia, è stato anche osservato che la deliberazione prevista al comma 4 dell’art. 23 bis non costituisce una vera e propria variante allo strumento urbanistico comunale e che la Giunta compie tutti gli atti che rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio (art. art. 48 del T.U.E.L.).
È, comunque, ritenuto preferibile l’intervento del Consiglio, che è l’organo istituzionalmente deputato alla pianificazione, se non altro per ragioni di coerenza nelle scelte urbanistiche che interessano il territorio comunale.

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