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Articolo 144 ter 1 Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 21/03/2025]

Penalitą di mora

Dispositivo dell'art. 144 ter 1 Testo unico bancario

1. (1)Nei confronti delle banche, delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista e delle rispettive capogruppo, dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali e di quelli incaricati della revisione legale dei conti, nonché delle persone giuridiche titolari di partecipazioni in banche, in società di partecipazione finanziaria e in società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, può essere applicata, in alternativa o congiuntamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente titolo, una penalità di mora su base giornaliera da euro 2.000 a euro 50.000 ovvero al 5 per cento del fatturato giornaliero, quando questo importo è superiore a euro 50.000 e il fatturato giornaliero è disponibile e determinabile, per l'inosservanza in corso delle disposizioni o dei provvedimenti richiamati dagli articoli 139, commi 1 e 3, 140, comma 1, 144, commi 1, lettera a), e 1-bis, e 144 quinquies, e fino alla cessazione dell'inosservanza medesima.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, nei confronti di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo e del personale dei soggetti di cui al comma 1, nonché delle persone fisiche titolari di partecipazioni in banche, in società di partecipazione finanziaria e in società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, può essere applicata, in alternativa o congiuntamente alle sanzioni amministrative pecuniarie e alle sanzioni accessorie previste nel presente titolo, una penalità di mora su base giornaliera da euro 1.000 a euro 50.000 per l'inosservanza in corso delle disposizioni o dei provvedimenti richiamati dagli articoli 139, commi 1 e 3, 140, comma 1, 144, commi 1, lettera a ), e 1-bis, e 144-quinquies, e fino alla cessazione dell'inosservanza medesima, purché l'inosservanza in corso costituisca violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza.

3. Le penalità di mora di cui ai commi 1 e 2 possono essere applicate anche su base settimanale o mensile, con applicazione proporzionale dei limiti edittali ivi stabiliti. L'importo massimo delle penalità di mora applicate su base settimanale o mensile non supera l'importo massimo che sarebbe stato applicato qualora le penalità di mora fossero state applicate su base giornaliera.

4. In ogni caso, la penalità di mora può essere applicata per un periodo massimo di sei mesi dalla scadenza del termine perentorio di cui all'articolo 145.1, comma 1.

5. In ragione della natura, durata e gravità della violazione accertata, tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 144 quater, la Banca d'Italia può, in luogo dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 145, procedere ai sensi dell'articolo 145.1. Nel caso in cui l'inosservanza perduri allo scadere del periodo massimo di sei mesi di cui al comma 4, la Banca d'Italia avvia anche il procedimento di cui all'articolo 145; in tal caso, i termini di cui agli articoli 14 e 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono sospesi fino al decorso di detto periodo massimo.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera ooo) del D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208. Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, ha disposto (con l'art. 4, comma 10) che "Le modifiche apportate dall'articolo 1, comma 1, lettere nnn), ooo), ppp) e qqq), al titolo VIII del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, si applicano alle violazioni commesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In deroga a quanto previsto dal primo periodo, le modifiche ivi previste si applicano: a) alle violazioni delle disposizioni richiamate al comma 1 a partire dall'11 gennaio 2027; b) alle violazioni delle disposizioni richiamate ai commi 5, 6, 7, 8 e 9, dalla data di entrata in vigore della disciplina attuativa ivi prevista".

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