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Articolo 144 quater Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 23/01/2026]

Criteri per la determinazione delle sanzioni e delle penalitą di mora

Dispositivo dell'art. 144 quater Testo unico bancario

1. Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle penalità di mora o della durata delle sanzioni accessorie previste nel presente titolo la Banca d'Italia considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti(1):

  1. a) gravità e durata della violazione;
  2. b) grado di responsabilità;
  3. c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;
  4. d) entità del vantaggio conseguito o conseguibile o delle perdite evitate o evitabili attraverso la violazione, nella misura in cui siano determinabili(1);
  5. d-bis) pregiudizio arrecato o arrecabile all'esercizio delle funzioni di vigilanza(1);
  6. e) pregiudizi arrecati o arrecabili a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile(1);
  7. f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia;
  8. g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
  9. h) potenziali conseguenze diffuse o sistemiche della violazione(1);
  10. h-bis) sanzioni penali o amministrative precedentemente irrogate per la stessa violazione alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione(1);

1-bis. Qualora per la medesima inosservanza siano comminate una sanzione amministrativa pecuniaria e una penalità di mora, l'ammontare complessivo della sanzione amministrativa pecuniaria e della penalità di mora è in ogni caso proporzionato alla gravità dell'inosservanza, avuto altresì riguardo agli altri criteri di cui al comma 1(1).

Note

(1) Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera ppp)) la modifica dell'art. 144-quater, comma 1 alinea e lettere d) e) h) rubrica e l'introduzione delle lettera d-bis) e h-bis) all'art. 144-quater, comma 1 e l'introduzione del comma 1-bis all'art. 144-quater. Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, ha disposto (con l'art. 4, comma 10) che "Le modifiche apportate dall'articolo 1, comma 1, lettere nnn), ooo), ppp) e qqq), al titolo VIII del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, si applicano alle violazioni commesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In deroga a quanto previsto dal primo periodo, le modifiche ivi previste si applicano: a) alle violazioni delle disposizioni richiamate al comma 1 a partire dall'11 gennaio 2027; b) alle violazioni delle disposizioni richiamate ai commi 5, 6, 7, 8 e 9, dalla data di entrata in vigore della disciplina attuativa ivi prevista".

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