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Articolo 137 Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Mendacio e falso interno

Dispositivo dell'art. 137 Testo unico bancario

1. [Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente a una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire dieci milioni.](1)

1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad euro 10.000. Nel caso in cui le notizie o i dati falsi siano forniti ad un intermediario finanziario, si applica la pena dell'arresto fino a un anno o dell'ammenda fino ad euro 10.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi svolge funzioni di amministrazione o di direzione presso una banca o un intermediario finanziario, nonché i dipendenti di banche o intermediari finanziari che, al fine di concedere o far concedere credito ovvero di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso ovvero di evitare la revoca del credito concesso, consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda fino a lire venti milioni.

Note

(1) Comma abrogato dal D.Lgs 11 aprile 2002, n. 61.

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Pier G. C. chiede
mercoledģ 04/11/2020 - Toscana
“Vorrei sapere quali sono le responsabilità della banca e dei suoi dirigenti che per fare approvare un mutuo nelle loro relazioni danno informazioni non esatte di natura patrimoniale, economica e finanziaria questo potrebbe configurarsi in un illecito con dolo? si sta parlando del art 137 secondo comma del TUB”
Consulenza legale i 09/11/2020
La risposta è positiva.

L’art. 137 del Testo Unico Bancario, al comma 3, stabilisce che “Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi svolge funzioni di amministrazione o di direzione presso una banca o un intermediario finanziario, nonché i dipendenti di banche o intermediari finanziari che, al fine di concedere o far concedere credito ovvero di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso ovvero di evitare la revoca del credito concesso, consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido, sono puniti con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda fino a euro 10.329”.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38133 del 28 maggio 2018, ha affermato quanto segue: “Il reato di mendacio bancario sanzionando la violazione dell'obbligo giuridico di fornire informazioni veritiere sulla situazione economica di colui che intende ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, indipendentemente dalla effettiva concessione dei crediti, assicura una tutela anticipata della correttezza e lealtà nei rapporti intercorrenti tra agente ed istituto bancario ed ha natura di reato di pericolo. In particolare, il dovere di corretta ostensione agli istituti bancari delle informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria del soggetto che intenda ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, ha una portata ampia e ricomprende ogni dato significativo sulle condizioni patrimoniali del richiedente, ivi comprese quelle relative al volume di affari o alla liquidità disponibile. Il reato intende perseguire chi fornisce dolosamente ad una banca, notizie o dati falsi sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'azienda, comunque, interessata alla concessione del credito, senza precisare il veicolo attraverso il quale tali dati o notizie vengono forniti alle banche, né che l'informazione debba essere completa su ogni aspetto della vita della società”.

Il precedente attenzionato, seppur riferibile al caso in cui sia il soggetto richiedente a dare false informazioni, chiarisce in ogni caso che la portata punitiva della contravvenzione in parola è estremamente ampia e ricomprende qualsiasi condotta volta a falsificare il merito creditizio del soggetto richiedente.
Conseguentemente, è ben possibile affermare che il dirigente bancario ben può incorrere nella contravvenzione presa in esame laddove compia qualsiasi atto finalizzato a falsare la meritevolezza della concessione di un credito/finanziamento/fido/etc. a vantaggio di chi che sia.

Si noti, inoltre, che la fattispecie di cui all’art. 137 TUB è contrassegnata da una clausola di salvezza ("salvo che il fatto costituisca reato più grave") e, pertanto, sussistendo determinate condizioni, si potrebbe anche ravvisare, in una condotta simile, un reato più grave, come ad esempio quello di truffa, previsto e punito dall’art. 640 del codice penale.