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Articolo 125 sexies Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 29/04/2026]

Rimborso anticipato

Dispositivo dell'art. 125 sexies Testo unico bancario

1. (1)Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto a una riduzione del costo totale del credito per la restante durata del contratto. Nel calcolare tale riduzione devono essere presi in considerazione tutti i costi posti a carico del consumatore dal finanziatore(3).

1-bis. La riduzione del costo totale del credito è proporzionata alla durata residua del contratto di credito e comprende anche i costi che non dipendono dalla durata di tale contratto di credito, inclusi quelli relativi ad attività pienamente esaurite all'atto della concessione del credito, e le spese addebitate dal finanziatore a favore di un terzo. Sono escluse dal calcolo della riduzione le imposte e le spese applicate da un terzo e pagate direttamente a quest'ultimo dal consumatore e che non dipendono dalla durata del contratto di credito(3).

2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.

3. Salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito.

4. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo del credito oggetto del rimborso anticipato, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto(3).

5. L'indennizzo di cui al comma 4 non è dovuto:

  1. a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
  2. b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;
  3. c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;
  4. d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro(2).

Note

(1) Tale disposizione è stata modificata dall'art.11-octies, commi 1, lettera b), e 2, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, con la L. 23 luglio 2021, n. 106.
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 8 novembre - 22 dicembre 2022, n. 263 (in G.U. 1ª s.s. 28/12/2022, n. 52) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, (che ha modificato il presente articolo) "limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»".
(2) Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, ha disposto (con l'art. 11-octies, comma 2) che "L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato".
(3) Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 ha disposto (con l'art. 1, comma 2, lettera o)) la modifica dell'art. 125-sexies, commi 1 e 4 e l'introduzione del comma 1-bis all'art. 125-sexies. Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, i finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 20 novembre 2026 ovvero, se successivo, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia. Ai contratti di credito ai consumatori stipulati prima della scadenza di tale termine continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, e le relative disposizioni di attuazione emanate dalle autorità creditizie". Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 3) che "In deroga al comma 2, ai contratti di credito ai consumatori a tempo indeterminato stipulati prima della scadenza del termine di cui al medesimo comma 2 e ancora in essere a tale data si applicano le disposizioni indicate all'articolo 47, terzo comma, della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia".

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Consulenze legali
relative all'articolo 125 sexies Testo unico bancario

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

M.G. chiede
mercoledģ 17/06/2026
“Come stabilire se il costo della polizza assicurativa vita e credito per la cessione del quinto è rimborsabile in caso di estinzione anticipata.
Non dovrebbe essere implicito che tale costo sia contenuto nel TAEG?”
Consulenza legale i 18/06/2026
In ambito di credito ai consumatori, il TAEG rappresenta il costo totale del credito per il consumatore, espresso in percentuale annua sull’importo totale del credito.
Il costo totale del credito comprende gli interessi, tutte le altre spese e commissioni, nonché le imposte e altre spese relative a servizi accessori obbligatori per la concessione del credito alle condizioni offerte, di cui il finanziatore sia a conoscenza.

La Cassazione ha affermato che i premi assicurativi versati in funzione della stipula di un contratto di finanziamento costituiscono una spesa che fa parte del “costo totale del credito”, come individuato e determinato dalla normativa europea (art. 3, par. 1, lett. g) della direttiva 2008/48/CE) e nazionale (art. 121, comma 1, lett. e) e comma 2 Testo unico bancario) (Cass. Civ., Sez. I, 7 febbraio 2024, n. 3460).
Tale soluzione interpretativa, peraltro, si allinea altresì alla giurisprudenza elaborata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con le sentenze Lexitor (CGUE, 11 settembre 2019, n. 383) e Unicredit Bank Austria (CGUE, 9 febbraio 2023) del 09.02.2023, emesse in materia di contratti di credito ai consumatori.

L’Arbitro Bancario Finanziario, con decisione n. 79 del 7 gennaio 2025, ricorda come le Disposizioni di trasparenza di Banca d’Italia prevedano che il costo totale del credito include anche i costi relativi ai servizi accessori, compresi quelli di assicurazione, connessi con il contratto di credito, “se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio è obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”.
Se il contratto di assicurazione accessorio al finanziamento è stipulato “al fine di tutelare l’istituto finanziario per il rischio di insolvenza del soggetto finanziato”, il costo della polizza va incluso nel computo del tasso e, quindi, nel costo del credito.

In definitiva, rientrano nel costo totale del credito, quindi nel TAEG, in linea con l’art. 121 T.U.B.: i premi di polizze vita e/o rischio credito obbligatorie per ottenere il finanziamento alle condizioni offerte; i premi di polizze stipulate al fine di tutelare l’istituto finanziario per il rischio di insolvenza (copertura rischio credito, CPI, polizze in abbinamento alla cessione del quinto); ogni altro costo assicurativo che sia collegato alla concessione del credito, conosciuto dal finanziatore e posto a carico del consumatore.

In relazione al credito ai consumatori, l’art. 125-sexies del T.U. bancario prevede che il consumatore abbia diritto al rimborso anticipato, totale o parziale, dell’importo dovuto al sovventore, con conseguente riduzione del costo totale del credito in misura pari agli interessi e ai costi dovuti per la vita residua del contratto.
In caso di estinzione anticipata integrale: gli interessi futuri non sono più dovuti; i costi recurring (ricorrenti, legati alla durata del contratto) devono essere ridotti pro quota, perché remunerano prestazioni del finanziatore non ancora eseguite; sui costi up-front (sostenuti all’inizio, per la messa a disposizione del credito), la riduzione dipende dal loro effettivo collegamento alla durata del rapporto.
In caso di rimborso anticipato parziale: gli interessi si riducono proporzionalmente alla diminuzione della somma finanziata; le spese si riducono solo se esiste una relazione di proporzionalità con l’entità della somma rimborsata (tipicamente costi recurring).

In ogni caso, l’inclusione nel TAEG, da sola, non basta per affermare automaticamente l’obbligo di rimborso pro quota della parte non maturata del premio in caso di estinzione anticipata.
Se la polizza è obbligatoria per la concessione del credito e il premio è pagato in unica soluzione all’inizio, con copertura che dura quanto il finanziamento, l’inclusione nel TAEG con tutta probabilità indica che il premio remunera un servizio che si svolge lungo tutta la durata del contratto; di conseguenza, in caso di estinzione anticipata, la quota di premio relativa al periodo residuo dovrà essere restituita.