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Articolo 120 noviesdecies Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Disposizioni applicabili

Dispositivo dell'art. 120 noviesdecies Testo unico bancario

1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 118 bis,119, 120, comma 2, 120 ter, 120 quater(1)(2).

2. Il finanziatore e l'intermediario del credito forniscono gratuitamente ai consumatori le informazioni previste ai sensi del presente capo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 127 bis.

Note

(1) Tale comma è stata modificato dall'art. 11-octies, comma 1, lettera b), del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, con la L. 23 luglio 2021, n. 106.
(2) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 7 dicembre 2023, n. 207.

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